COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 8 del 29 Luglio 2010 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTI PROCURA FEDERALE 38 / P – stagione sportiva 2009/2010 – Deferimento della Procura Federale nei confronti di: o Kamberi Izet, calciatore tesserato per la Pol. Dogana A.S.D. calcio a 5, per rispondere delle seguenti violazioni:

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 8 del 29 Luglio 2010 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTI PROCURA FEDERALE 38 / P - stagione sportiva 2009/2010 – Deferimento della Procura Federale nei confronti di: o Kamberi Izet, calciatore tesserato per la Pol. Dogana A.S.D. calcio a 5, per rispondere delle seguenti violazioni: a) della violazione di cui all’art. 1 c. 1 C.G.S., previgente, in relazione all’art. 8 c. 2 C.G.S., vigente all’epoca dei fatti e trasfuso nell’art. 10 c. 2 del Codice vigente b) della violazione di cui all’art. 1 c. 1., in relazione agli artt. 10 c. 2 e 22 c. 2 del C.G.S.. c) della violazione dell’art. 1 c. 1 C.G.S., previgente, con riferimento agli artt. 6 c. 1 e 13 e 1 dello Statuto, vigenti all’epoca dei fatti, trasfusi negli artt. 7 c. 1 e 16 c. 1 dello Statuto vigente, d) della violazione di cui all’art. 1 c. 1 C.G.S. anche in relazione all’art. 22 c. 2 C.G.S., o Cerrone Rino, Presidente della Soc. Pol. Dogana all’epoca dei fatti, per la violazione: a) della violazione di cui all’art. 1 c. 1 C.G.S., previgente, in relazione all’art. 8 e. 2 C.G.S., vigente all’epoca dei fatti e trasfuso nell’art. 10 c. 2 C.G.S. attualmente vigente; b) della violazione dell’art. 1 c. 1 C.G.S., previgente, con riferimento all’art. 92 c. 1 NOIF, previgente, ed agli artt. 6 c. 1 e 13 c. i dello Statuto, vigenti all’epoca dei fatti e trasfusi negli artt. 7 c. 1 e 16 c. 1 dello Statuto in atto vigenti; o Sanità Alessandro, attuale Presidente della Pl.Dogana A.S.D., calcio a 5 a) della violazione di cui all’art. 1, c. 1, C.G.S. in relazione agli artt. 10, commi 1e 2 e 22 c. 2 C.G.S.; b) della violazione dell’art. 1 e. 1 C.G.S., con riferimento agli artt. 7 c. 1 e 16 c. 1 dello Statuto nonché 22 c. 2 C.G.S.. o Scarselli Giancarlo, dirigente tesserato per la Pol. Dogana A.S.D. per la violazione di cui all’art. 1, c. 1, C.G.S o Montagnani Paolo, dirigente tesserato per la Pol. Dogana A.S.D. per la violazione di cui all’art. 1, c. 1, C.G.S. o Polisportiva Dogana A.S.D. per la responsabilità diretta ed oggettiva prevista dall’art. 4, c. 1 e 2, per le violazioni attribuite al Presidente ed ai dirigenti sopraindicati. Ricevuto il conseguente deferimento questa C.D. ha disposto la convocazione delle parti per la data odierna dandone comunicazione agli interessati nei modi di rito. Sono presenti: - la Procura Federale, rappresentata dall’Avvocato Marco Stefanini - i deferiti nelle persone di Kamberi Izet, Cerrone Rino, Sanità Alessandro, Scarselli Giancarlo, Montagnani Paolo e la Polisportiva La Dogana assistiti e difesi dall’Avvocato Stefano Marzuoli. Il Presidente del Collegio illustra i fatti che sono alla base del deferimento in esame. La segnalazione dell’avvenuto tesseramento ed utilizzo con il nome di Kamberi Izet di un calciatore (Selmani Dasmir) già radiato fin dall’anno 2006, allorché quest’ultimo militava nella squadra della Pol. Dogana A.S.D. Calcio a 5, ha indotto la Procura Federale ad avviare le indagini, a conclusione delle quali ha appurato quanto segue. Con modulo a firma dell’allora Presidente della Società, il Sig. Cerrone Rino, veniva richiesto e concesso, in data 24.08.2005, il tesseramento, valido solo per la stagione 2005/2006, del calciatore Selmani Dasmir, nato il 15.10.1980 a Recani Zajasko (Macedonia). Trattandosi di calciatore di cittadinanza non italiana il tesseramento avveniva ex art. 40, c. 11 bis, delle NOIF. In data 21.12.2006 a detto calciatore veniva preclusa la permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC, a seguito di provvedimento assunto nei suoi confronti dagli Organi disciplinari presso il C.R.T.. In previsione della stagione calcistica 2008/2009 il Sig. Sanità Alessandro, nella sua qualità di Presidente pro tempore, richiedeva il tesseramento del calciatore Kamberi Izet, nato il 31.12.1980 a Senokos (Macedonia), il quale, provenendo da Federazioni estere poteva essere tesserato risiedendo in Italia (Castelfiorentino) fin dal 6.03.2008. Il calciatore risultava inoltre in possesso di un permesso di soggiorno, rilasciato in data 28.12.2006 e di una dichiarazione del datore di lavoro datata 8.07.2008, con decorrenza 1.02.2007, confermata dall’attestazione dell’INAIL. Anche per la stagione 2009/2010 il calciatore Kamberi veniva tesserato per la Società con richiesta inoltrata alla Federazione a firma del Presidente Alessandro Sanità. In sede istruttoria gli Uffici della Procura provvedevano ad assumere a verbale alcuni tesserati accertando quanto segue. - Il calciatore Kamberi ha dichiarato di non conoscere il collega Selmani ed ha confermato, attraverso la esibizione del permesso di soggiorno già depositato in occasione del primo tesseramento, la sua residenza in Italia. - Ha altresì confermato il suo tesseramento per gli anni 2008/2009 e 2009/2010 per la società Pol. Dogana, A.S.D.. - Il Presidente Sanità ha dichiarato che il Selmani non ha più fatto parte della società dopo la squalifica ed ha confermato il tesseramento del Kamberi, quale risulta dagli atti. - Il calciatore Federico Martinucci, compagno di squadra del Kamberi nel corso della stagione 2005/2006, ha riconosciuto – senza aver alcun dubbio – nella fotografia del Kamberi mostratagli, il calciatore che veniva chiamato “Izet e, di rado Selmani.” - A sua volta il calciatore Alfredo Viola, anch’egli tesserato per la Pol. Dogana nel corso della stagione 2005/2006, ha riconosciuto, nella copia della foto del calciatore Kamir mostratagli, colui che veniva chiamato “Izet”. In conseguenza di quanto sopra la Procura Federale deduce che: �� il calciatore Kamberi Izet ha formulato una richiesta di tesseramento, in data 24.08.2005, a nome di Selmani Dasmir �� il tesserato Cerrone, in qualità di Presidente della Società Pol. Dogana nel corso della stagione 2005/2006, ha sottoscritto la richiesta di tesseramento del Kamberi, sotto il nome di Selmani, senza accertarsi della vera identità del calciatore; �� il tesserato Sanità Alessandro, Presidente nel corso delle stagioni 2008/2009 e 2009/2010, ha sottoscritto la richiesta di tesseramento del Kamberi per dette stagioni, pur essendo a conoscenza, per le evidenti prove esistenti in atti, che lo stesso era stato tesserato per la Società sotto il nome di Selmani e con tale nome oggetto della sanzione disciplinare più grave prevista per un calciatore dall’ordinamento vigente. �� Per quanto riguarda i dirigenti Scarselli e Montagnani, essi vengono deferiti perché, pur essendo a conoscenza del fatto che Kamberi fosse già stato tesserato sotto il nome di Selmani per la stessa Società e da questa utilizzato in gare dell’attività ufficiale, non ne hanno dato notizia agli Organi federali. Da ciò il deferimento di tutti i soggetti sopraindicati, il cui comportamento coinvolge, sotto il profilo disciplinare, anche la Pol. Dogana A.S.D. Calcio a 5 per effetto del principio della responsabilità diretta ed oggettiva richiamato dall’art. 4 del C.G.S.. Esaurita l’esposizione dei fatti viene chiesto al rappresentante della Procura Federale di effettuare il proprio intervento. Il Sostituto Procuratore preliminarmente dichiara di aver raggiunto un accordo ex art. 23, che sottopone all’esame della Commissione, relativamente alle posizioni dei sig.ri Scarselli e Montagnani quantificando in mesi 8 di inibizione la sanzione da irrogare. La Commissione riunita in camera di consiglio, ritenendo non congrua la proposta sanzione respinge l’accordo di cui sopra e dispone la prosecuzione del dibattimento. Alla ripresa, l’Avvocato Stefanini, rilevato che i fatti si sono svolti come esposti dal Presidente del Collegio, ripercorre cronologicamente gli avvenimenti e precisa che nella stagione 2005/2006 veniva concesso il tesseramento a nome di Selmani Dasmir il quale subisce, nel corso della stagione, la sanzione delle squalifica di cinque anni, seguita dalla radiazione dai ruoli federali, per violenze compiute contro il D.G. di una gara. Dagli atti acquisiti e dalle indagini esperite, l’Avv. Stefanini evince che il calciatore Selmani non esiste, esso è solo un nome fittizio assunto dal calciatore Kamberi, qui deferito. La motivazione di tale comportamento risiede nel non essere il calciatore, all’epoca, in possesso dei requisiti per ottenere il tesseramento quale calciatore extracomunitario. Rinviene la fonte probatoria delle proprie affermazioni nell’esame delle firme apposte sui due diversi cartellini di tesseramento e, ancor più, nelle dichiarazioni di due calciatori, compagni di squadra nella stagione 2005/2006, di colui che era tesserato come Selmani: essi hanno identificato dall’esame delle foto del Kamberi, colui che all’epoca veniva chiamato quasi sempre Izet, solo di rado Selmani, dagli altri calciatori ed anche dai dirigenti. Ciò significa che Selmani e Kamberi sono la stessa persona. I riconoscimenti effettuati assumono rilevante importanza probatoria in quanto provenienti da soggetti terzi privi di qualsiasi interesse. Da quanto accertato deriva la responsabilità della Società la quale attraverso i propri dirigenti, in particolare il Presidente Sanità per essere stato inibito unitamente al Kamberi nel corso della medesima gara del campionato 2005-2006, è connivente con il calciatore stesso ed ha violato tutte le norme relative al tesseramento oltre che quelle di comportamento in ordine a lealtà e correttezza.. Chiede la conferma del deferimento precisando che esso è fondato sui precisi dati di fatto che emergono dalla indagine istruttoria. Conclude chiedendo le seguenti sanzioni: - Kamberi Izet:5 anni di squalifica con proposta di radiazione; - Montagnani Paolo:mesi 18 di inibizione - Sanita’ Alessandro: 5 anni di inibizione con proposta di radiazione - Pol. Dogana:ammenda Euro 3.000,00 e retrocessione all’ultimo posto nella classifica della stagione 2009/2010 - Scarselli Giancarlo:mesi 18 inibizione - Cerrone Rino:4 anni di inibizione In difesa dei deferiti interviene l’ Avvocato Marzuoli il quale ritiene assolutamente non provati i fatti basati, evidenzia, su una denunzia anonima ed afferma a tal proposito, senza rivelarne il nome, l’esistenza di persona interessata a danneggiare la Società Pol. Dogana. Ritiene che non possono raffrontarsi le firme apposte sui cartellini perché per la loro identificazione sarebbe necessaria una perizia calligrafica: non esiste quindi alcuna prova che i fatti siano quelli indicati dalla Procura. Solleva un’eccezione procedurale rilevando che al Cerrone vengono addebitati, nel corso della stagione 2009/2010, comportamenti posti in essere nel campionato 2005/2006 e precisa che tale Dirigente si è dimesso da ogni incarico fin dall’Assemblea del 25.05.2007di cui deposita copia del verbale. Ritenendo i fatti addebitati del tutto inesistenti chiede il proscioglimento dei suoi assistiti o, in ipotesi, la differenziazione delle responsabilità eventualmente graduandole. Chiede di intervenire l’Avvocato Stefanini, rappresentane della Procura, il quale si oppone alla sollevata eccezione di tardività del deferimento, rilevando che esso riguarda la posizione di tesseramento del calciatore Kamberi con riferimento alla stagione calcistica 2008/2009. Il Collegio stante la complessità e la peculiaretà della questione riserva la decisione, ritenendo necessario appurare talune questioni. Procede quindi a riconvocare le parti per il 23 luglio, previa notifica alle parti. In data 23 luglio 2010 sono presenti: - Avvocato Marco Stefanini, Sostituto Procuratore, in rappresentanza della Procura Federale; - Kamberi Izet. Non sono presenti i calciatori Martinucci e Viola i quali, essendo impossibilitati a comparire per motivi di lavoro, hanno confermato le dichiarazioni rese al Collaboratore della Procura Federale. Kamberi Izet conferma quanto dichiarato in istruttoria ribadendo di non conoscere Selmani Dasmir. Il Sostituto Procuratore conferma le richieste già formulate nella precedente seduta. La C.D.T.T passa a decisione. Preliminarmente respinge l’eccezione sollevata dalla difesa dei deferiti convenendo con la Procura Federale che la questione è sorta a seguito del tesseramento del calciatore Kamberi e quindi nella stagione 2008/2009. Per quanto si riferisce al merito osserva che dalle risultanze istruttorie appare verosimile che il calciatore Kamberi abbia assunto il nome di Selmani al momento del primo tesseramento non possedendo egli alcuno dei requisiti richiesti dall’art. 40, comma 11, per i calciatori provenienti da Federazioni estere. La norma in vigore fino al 30 giugno 2007 prevedeva infatti che il tesseramento potesse avvenire a condizione che il soggetto fosse in possesso: - della qualifica di non professionista risultante dal “transfert internazionale”; - dello svolgimento di attività lavorativa regolarmente certificata; - se studente di attestazione indicante la iscrizione o frequenza a corsi scolastici; - residenza e permesso di soggiorno per un periodo non inferiore ad un anno. Come risulta dalla documentazione acquisita e dalla dichiarazione resa dallo stesso calciatore egli, alla data del tesseramento del Selmani (24.08.2005), non aveva alcun titolo valido per potersi tesserare. Altro elemento da tenere in considerazione è quella legata alla residenza dei due nominativi. Attraverso la documentazione acquisita il Selmani risulta essere residente nel Comune di Recanati fino al 12.02.2004 data del suo trasferimento per Castelfiorentino.: Egli è successivamente emigrato, in data 10/03/2008, da tale Comune per San Gimignano, ove risulta essere tuttora residente. Il Kamberi, secondo la certificazione rilasciata dal Comune di Castelfiorentino risulta essere ivi residente da decorrere dal 6 marzo 2008, via Timignano Fornace, n. 6. int. 2, laddove l’interessato ha dichiarato, in data 6 novembre 2009, di essere residente in quel Comune da quattro anni. (dichiarazione resa al Collaboratore della Procura in data 6 novembre 2009). Si rileva che sulla richiesta di tesseramento, depositata in data 31.07.2008, il calciatore ha dichiarato di risiedere in via G.Garibaldi, n. 35, del medesimo Comune. In ordine a tale ultima dichiarazione né il Kambèri, né la Società che pur avrebbe un interesse diretto a farlo, dimostrano quale sia stata la residenza del calciatore in Castelfiorentino in data precedente la assunzione di quella anagrafica. Ma se l’affermazione del calciatore di risiedere (di fatto) in quel Comune da quattro anni fosse vera, non è assolutamente credibile che in una cittadina, con realtà contenute come Castelfiorentino, due giovani, entrambi calciatori, provenienti dalla medesima Federazione estera, connazionali, non abbiano alcun punto di contatto ed addirittura non si conoscano, nonostante la contemporaneità della loro permanenza per almeno quattro anni. Il Kambèri non è quindi in alcun modo attendibile. L’acquisizione dell’insieme di tali elementi assume carattere probatorio dando così concretezza alle ipotesi conclusive formulate dal collaboratore della Procura in sede di relazione. Assolutamente probatorie sono le testimonianze rese dai calciatori Martinucci e Viola, ulteriormente confermate in questa sede, che hanno identificato nelle due distinte foto (tessera Figc e C.I) del Kambèri il compagno di squadra che nel corso della stagione 2005/2006 veniva chiamato normalmente “Izet” e, solo raramente, “Selmani.” Il deferimento è quindi fondato e da accogliere integralmente. P.Q.M. la C.D. infligge le seguenti sanzioni �� Kamberi Izet, calciatore tesserato per la Pol. Dogana A.S.D. calcio a 5, la squalifica per cinque anni disponendo, nel contempo, la preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC. �� Cerrone Rino, Presidente della Soc. Pol. Dogana all’epoca dei falli, la inibizione per quattro anni; �� Sanità Alessandro, attuale Presidente della Pol.Dogana A.S.D, calcio a 5, la inibizione per cinque anni disponendo, nel contempo, la preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC; �� Scarselli Giancarlo, dirigente tesserato per la Pol. Dogana A.S.D. la inibizione per diciotto mesi; �� Montagnani Paolo, dirigente tesserato per la Pol. Dogana A.S., la inibizione per diciotto mesi; Per quanto riguarda la Polisportiva Dogana A.S.D., Calcio a 5., in considerazione del fatto che la società ha concluso il campionato all’ultimo posto in classifica, infligge, in applicazione del principio dell’afflittività della sanzione, la penalizzazione di 10 punti in classifica da scontare nella stagione 2010/2011, oltre alla ammenda di euro 3.000,00 (tremila).
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