COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 10 del 5 Agosto 2010 Delibera della Commissione Disciplinare 47 / P – stagione sportiva 2009/2010 – Deferimento della Procura Federale nei confronti di : – Cocollini Simone, tesserato A.I.A. con la qualifica di arbitro, per rispondere della violazione dell’art. 1, c. 1, e dell’art. 3, c. 1, del C.G.S. , combinati con quanto disposto dall’art. 40, c. 1 e c. 3 (lettere A e C) del Regolamento A.I.A..
COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul
Comunicato Ufficiale N. 10 del 5 Agosto 2010
Delibera della Commissione Disciplinare
47 / P - stagione sportiva 2009/2010 – Deferimento della Procura Federale nei confronti di :
- Cocollini Simone, tesserato A.I.A. con la qualifica di arbitro, per rispondere della
violazione dell’art. 1, c. 1, e dell’art. 3, c. 1, del C.G.S. , combinati con quanto disposto
dall’art. 40, c. 1 e c. 3 (lettere A e C) del Regolamento A.I.A..
Questa Commissione in occasione dell’esame del reclamo della U.S.D. Monterchiese relativo alla
gara, disputata in data 11/11/2009, che ha visto opposta la squadra di detta Società al G.S.
Strada, ha ritenuto opportuno trasmettere gli atti alla Procura Federale al fine di accertare eventuali
responsabilità di tesserati in ordine a quanto assunto, sia sul reclamo che in sede di audizione, dal
legale rappresentante della Società reclamante.
Da tali atti infatti è emerso che il D.G. ha tenuto un comportamento violento nei confronti di alcuni
calciatori, oltre ad aver usato, più volte, linguaggio offensivo e blasfemo nel corso della gara.
Acquisite le testimonianze di quattordici tesserati di tre diverse squadre, oltre quella dell’arbitro
della gara, l’Ufficio inquirente ha ritenuto deferire il D.G. della gara di cui in premessa, Sig. Simone
Cocollini. per le violazioni indicate in epigrafe.
Nella relazione conclusiva la Procura Federale ha imputato all’arbitro deferito unicamente di aver
rivolto in più occasioni ai calciatori frasi di tipo assolutamente volgare, non consone alla funzione di
arbitro, trattandosi di episodi provati.
Ha infatti escluso dal capo di incolpazione l’uso da parte del D.G. di espressioni blasfeme perché
non è stato possibile avere certezza in ordine al loro contenuto, così come non è risultato
pienamente provato dalle indagini un suo contatto fisico nei confronti di calciatori.
A seguito della notifica degli avvisi di convocazione sono presenti:
- l’Avvocato Marco Stefanini, Sostituto, in rappresentanza della Procura Federale;
- l’A.E., Sig. Simone Cocollini.
Prima dell’inizio del dibattimento il Sostituto Procura dichiara di aver raggiunto con l’interessato
l’ipotesi di accordo ex art. 23 del C.G.S. che sottopone alla attenzione del Collegio:
- squalifica per un mese.
La Commissione, sospeso il dibattimento, si riunisce in Camera di Consiglio e, non ritenendo
congrua la sanzione indicata, non ratifica la proposta di accordo e passa alla discussione del caso.
Dichiarato aperto il dibattimento, il Presidente del Collegio invita il rappresentante della Procura
Federale ad esporre le richieste dell’Ufficio.
L’Avvocato Stefanini chiede riaffermarsi il deferimento perché risultante dalle prove testimoniali
rese non solo dai tesserati della Società denunciante, ma anche dai Dirigenti dell’A.S.D. Santafiora
i quali, indicando la condotta tenuta dal D.G. anche in occasione di una gara precedente, hanno
dimostrato che il tesserato in questione sia incline a tenere il comportamento che qui gli viene
contestato.
Richiama in particolare la testimonianza di un calciatore dell’U.S.D. Santafiora, presente in
panchina prima ed in campo poi, che riporta testualmente quanto pronunciato dal D.G. nei
confronti dei calciatori.
Conclude chiedendo che venga inflitta al tesserato la sanzione della squalifica per mesi due.
Con il proprio intervento il deferito Cocollini si riporta a quanto dichiarato in sede istruttoria.
Questa la decisione assunta dal Collegio in camera di consiglio.
L’insieme delle testimonianze, quali concordemente emergono dai verbali istruttori, indicano che il
comportamento abituale del deferito sia improntato a “indisponenza”,
“provocazione”,”arroganza”,”altezzosità”.
Appare essere del tutto credibile, quindi, che tale comportamento venga altrettanto abitualmente
seguito dalle espressioni volgari che gli vengono contestate.
Infatti, anche a non voler tener conto delle dichiarazioni, pur precise e pregnanti, dei tesserati della
Monterchiese, perché parte interessata, i dirigenti della USD Santafiora pur limitandosi ad indicare
il censurabile comportamento del D.G non confermano, con estrema correttezza, il contenuto delle
frasi addebitategli. Ciò non avendo potuto udire distintamente le frasi che venivano pronunciate in
campo da parte del D.G. e dei calciatori, trovandosi lontani da quella parte del terreno di gioco ove
si svolgeva la discussione.
Tale conferma invece giunge dal calciatore del Santafiora che le ha udite distintamente perché si
trovava in campo in occasione della gara Santafiora/ Monterchiese, disputata il giorno 1/10/2009.
Il calciatore indica, infatti, con assoluta precisione il contenuto delle frasi che l’arbitro rivolgeva ai
calciatori, della cui volgarità non si può dubitare.
Espressioni che non costituiscono e non possono certo costituire bagaglio della cultura sportiva,
stante la funzione che la categoria arbitrale esercita in campo.
La conferma data dal calciatore, inquadrata nel comportamento che, come risulta dagli atti, il
Cocollini attua in occasione delle gare che dirige, induce per la affermazione di colpevolezza del
deferito, sia pure con riferimento all’unico episodio di cui si ha assoluta certezza.
Nel determinare la sanzione la Commissione evidenzia che se tale comportamento fosse stato
addebitato ad un calciatore la sanzione avrebbe avuto un particolare peso, stante la tutela che
l’ordinamento sportivo riconosce alla categoria arbitrale.
P . Q . M .
la C.D. delibera di infliggere al tesserato Cocollini Simone la squalifica per tre mesi.
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