• Stagione sportiva: 2010/2011
COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul
Comunicato Ufficiale N. 10 del 5 Agosto 2010
Delibera della Commissione Disciplinare
45 / P – stagione sportiva 2010/2011 – Deferimento della Procura Federale nei confronti di :
– Belzini Matteo, calciatore tesserato per l’A.S.D. San Felice, per rispondere della
violazione dell’art. 1, c. 1 e c. 5, del C.G.S. in relazione all’art. 63, c. 1, delle N.O.I.F.;
– Bellandi Andrea,
– Chiavacci Gianni,
entrambi quali collaboratori dell’A.S.D. P.S.B Pistoia per la violazione dell’art. 1, c. 1 e 5, del
C.G.S. e dell’art. 61, c. 1, delle N.O.I.F. ;
– la Società A.S.D. P.S.B. Pistoia,
– la Società A.S.D. San Felice,
alle quali viene addebitata la responsabilità oggettiva di cui all’art. 4, c. 2, per il
comportamento tenuto da propri tesserati e collaboratori.
COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul
Comunicato Ufficiale N. 10 del 5 Agosto 2010
Delibera della Commissione Disciplinare
45 / P - stagione sportiva 2010/2011 – Deferimento della Procura Federale nei confronti di :
- Belzini Matteo, calciatore tesserato per l’A.S.D. San Felice, per rispondere della
violazione dell’art. 1, c. 1 e c. 5, del C.G.S. in relazione all’art. 63, c. 1, delle N.O.I.F.;
- Bellandi Andrea,
- Chiavacci Gianni,
entrambi quali collaboratori dell’A.S.D. P.S.B Pistoia per la violazione dell’art. 1, c. 1 e 5, del
C.G.S. e dell’art. 61, c. 1, delle N.O.I.F. ;
- la Società A.S.D. P.S.B. Pistoia,
- la Società A.S.D. San Felice,
alle quali viene addebitata la responsabilità oggettiva di cui all’art. 4, c. 2, per il
comportamento tenuto da propri tesserati e collaboratori.
La Società Casalguidi 1923 Calcio proponeva reclamo al G.S.T. di Pistoia con riferimento alla gara
PSB Pistoia – Casalguidi 1923 Calcio, disputata in data 7 novembre 2009, valida per il Torneo
esordienti B a 9.
La motivazione del reclamo veniva indicata nel fatto che detta gara, il cui arbitraggio spettava in
base alla normativa vigente ad un dirigente della Società PSB Pistoia, era stata arbitrata da Belzini
Matteo, calciatore tesserato per la A.S.D. San Felice.
Il G.S.T., rilevata la propria incompetenza non avendo trovato sul rapporto di gara elementi atti
all’assunzione di provvedimenti disciplinari, inviava gli atti alla Procura Federale che, esperite le
necessarie indagini, ha trasmesso a questa Commissione l’atto di deferimento.
Così descritti i fatti, il Presidente del Collegio comunica che, a seguito della notifica del
provvedimento ai soggetti deferiti, sono pervenute due distinte note da parte delle Società : P.S.B.
Pistoia e A.S.D. San Felice.
Con la prima, l’P.S.B. Pistoia, trasmette copia di una richiesta di censimento che sarebbe stata
inviata al C.R.T. in data 16.09.2009, nella quale sono inseriti i Dirigenti Bellandi e Chiavacci per cui
la loro posizione di dirigenti accompagnatori, a parere della Società, sarebbe legittima.
L’A.S.D. San Felice, a sua volta, chiede l’annullamento del provvedimento nei propri confronti per
aver ”liberato” il proprio tesserato in data 10 dicembre 2009, nel corso della riapertura delle liste.
Declina quindi ogni responsabilità in ordine al comportamento tenuto dal calciatore che non aveva
più alcun rapporto con la Società.
Alla odierna riunione sono presenti, a seguito di rituale convocazione:
- l’Avvocato Marco Stefanini, Sostituto, in rappresentanza della Procura Federale,
- la ASD PSB Pistoia nella persona del sig. Ugo Bindi come da delega depositata in data
odierna;
- L’ASD San Felice, rappresentata dal sig. Gelli Silvio, dirigente della società
Sono assenti i dirigenti Bellandi Andrea e Chiavacci Gianni e il calciatore Belzini Matteo il quale,
tramite il rappresentante della società presente deposita una memoria.
Prima dell’inizio del dibattimento il Sostituto Procuratore, su richiesta delle due società, dichiara di
aver raggiunto un’ipotesi di accordo ex art. 23 del C.G.S. che sottopone alla attenzione del
Collegio:
- PSB Pistoia – ammenda di euro 300,00 (trecento)
- San Felice - ammenda di euro 100,00 (cento).
La Commissione, sospeso il dibattimento, si riunisce in Camera di Consiglio, ed avendo ritenuta
corretta la qualificazione dei fatti così come formulata dalle parti e rilevata la congruità delle
sanzioni indicate, accoglie la proposta di accordo.
Di conseguenza
ORDINA
la applicazione delle seguenti sanzioni :
- Società A.S.D. P.S.B. Pistoia ammenda di euro 300,00 (trecento);
- Società A.S.D. San Felice ammenda di euro 100,00 (cento)
DISPONE
la chiusura del dibattimento relativamente ai soggetti che, sopra indicati, hanno richiesto e ottenuto
la definizione concordata.
Dichiarato aperto il dibattimento, il Presidente del Collegio invita l’Avvocato Stefanini ad illustrare la
posizione dell’Ufficio.
L’Avvocato Stefanini conferma gli addebiti contestati così come risultanti dall’indagine istruttoria e
conclude chiedendo infliggersi ai soggetti deferiti le seguenti sanzioni:
- Belzini Matteo, calciatore tesserato per l’A.S.D. San Felice, la squalifica per mesi tre:
- Bellandi Andrea, dirigente dell’A.S.D. P.S.B Pistoia, la inibizione per mesi uno;
- Chiavacci Gianni, dirigente dell’A.S.D. P.S.B Pistoia, la inibizione per mesi uno.
La Commissione, riunita per la decisione, osserva preliminarmente che la memoria del calciatore,
depositata in data odierna, è inammissibile perché prodotta oltre il termine previsto dalla vigente
normativa. Ritiene comunque il Collegio dover diffidare il calciatore dall’esprimere giudizi sul
comportamento di altri tesserati perché ciò potrebbe determinare l’assunzione di ulteriori
provvedimenti a suo carico.
Qualora ritenga che il comportamento di altri tesserati comporti la violazione di norme federali, egli
è tenuto a inoltrare formale denuncia agli organi competenti.
In ordine al merito il Collegio osserva che il calciatore Matteo Belzini è indubbiamente responsabile
di quanto ascrittogli perché pur essendo tesserato per l’A.S.D. San Felice ha arbitrato quattro gare
del “Torneo esordienti B a 9” e precisamente :
P.S.B. Pistoia / Ramini in data 11/10/2009;
P.S.B. Pistoia / 90 ASD in data 25/10/2009;
P.S.B. Pistoia / Casalguidi in data 7/11/2009;
P.S.B. Pistoia B / P.S.B. Pistoia in data 21/11/2009.
Infatti egli risulta svincolato soltanto nel dicembre 2009, come risulta sia dagli atti del C.R.T sia
dalla memoria depositata dal P.S.B. Pistoia nella quale si afferma che il Belzini è stato “liberato”
(meglio: posto in lista di svincolo) in data 10 dicembre 2009.
Egli, quindi, in occasione della gare che ha arbitrato era, a tutti gli effetti, calciatore tesserato per
l’A.S.D. San Felice.
Per quanto superfluo, è opportuno ricordare che la circostanza che il calciatore non abbia prestato
attività nell’ambito della squadra è del tutto ininfluente rispetto allo status di calciatore tesserato.
Per quanto riguarda i tesserati Bellandi e Chiavacci vengono loro mosse due contestazioni : aver
agito quali collaboratori, assolvendo le funzioni di Dirigenti, senza essere tesserati per la Società
U.S. P.S.B Pistoia A.S.D. e l’aver sottoscritto (quindi consegnato) le distinte di gara pur essendo
consapevoli che l’arbitro preposto era tesserato per Società diversa dal PSB Pistoia.
Una ricerca effettuata presso il C.R.T. ha permesso di accertare che i suddetti tesserati rivestivano
la qualifica di Dirigenti a far data dal 17 settembre 2009 per cui la prima parte dell’atto di
incolpazione nei loro confronti viene meno.
A detti Dirigenti deve essere, quindi, contestato unicamente di aver consegnato le distinte a
soggetto non legittimato ad arbitrare.
Non si può non rilevare, a tal proposito, la gravità di tali comportamenti essendo compito del
dirigente accompagnatore ufficiale accertarsi della regolarità degli adempimenti connessi alla gara.
Il deferimento è quindi da accogliere per quanto esposto in parte motiva.
P . Q . M .
la C.D. infligge ai soggetti deferiti le seguenti sanzioni:
- Belzini Matteo, calciatore tesserato per l’A.S.D. San Felice, la squalifica per mesi tre;
- Bellandi Andrea, dirigente dell’A.S.D. P.S.B Pistoia, la inibizione per mesi uno;
- Chiavacci Gianni, dirigente dell’A.S.D. P.S.B Pistoia, la inibizione per mesi uno.
In applicazione dell’art. 23 del C.G.S. infligge alle società le sanzioni sottoindicate:
- Società A.S.D. P.S.B. Pistoia ammenda di euro 300,00 (trecento);
- Società A.S.D. San Felice ammenda di euro 100,00 (cento)
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– Belzini Matteo, calciatore tesserato per l’A.S.D. San Felice, per rispondere della
violazione dell’art. 1, c. 1 e c. 5, del C.G.S. in relazione all’art. 63, c. 1, delle N.O.I.F.;
– Bellandi Andrea,
– Chiavacci Gianni,
entrambi quali collaboratori dell’A.S.D. P.S.B Pistoia per la violazione dell’art. 1, c. 1 e 5, del
C.G.S. e dell’art. 61, c. 1, delle N.O.I.F. ;
– la Società A.S.D. P.S.B. Pistoia,
– la Società A.S.D. San Felice,
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