COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 10 del 5 Agosto 2010 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTI PROCURA FEDERALE 44 / P – stagione sportiva 2010/2011 – Deferimento della Procura Federale nei confronti di : – Zaccariello Luigi Mattia, calciatore tesserato per la Soc. F.C.D. Follonica, per la violazione dell’art. 1, comma 1, del C.G.S.; – la Società F.C.D. Follonica per la responsabilità oggettiva, ex art. 4, c. 2, del medesimo Codice, in conseguenza del comportamento tenuto dal tesserato.
COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul
Comunicato Ufficiale N. 10 del 5 Agosto 2010
Delibera della Commissione Disciplinare
DEFERIMENTI PROCURA FEDERALE
44 / P - stagione sportiva 2010/2011 – Deferimento della Procura Federale nei confronti di :
- Zaccariello Luigi Mattia, calciatore tesserato per la Soc. F.C.D. Follonica, per la
violazione dell’art. 1, comma 1, del C.G.S.;
- la Società F.C.D. Follonica per la responsabilità oggettiva, ex art. 4, c. 2, del medesimo
Codice, in conseguenza del comportamento tenuto dal tesserato.
La Società F.C.D. Follonica nell’appello proposto avverso la squalifica per cinque gare, inflitta dal
G.S.T. di Grosseto al calciatore Duranti Alessio, affermava che autore dello sputo nei confronti di
un calciatore avversario era stato, non già il calciatore oggetto di sanzione, bensì il compagno di
squadra Luigi Mattia Zaccariello che, con dichiarazione allegata al reclamo si proclamava autore
del gesto.
Rilevato che il Duranti era stato visto direttamente dall’arbitro (…“sotto gli occhi del sottoscritto…”)
sputare verso un avversario, la Commissione respingeva il reclamo e trasmetteva gli atti alla
Procura Federale al fine di accertare la veridicità di quanto indicato sul reclamo e sui documenti ad
esso allegati.
Effettuate le indagini del caso ed acquisite le dichiarazioni di alcuni tesserati la Procura ha
concluso che si è trattato di due distinti episodi di violenza. perfettamente identici nello svolgimento
(sputo ai danni di un avversario), da attribuire il primo, al Duranti, perché compiuto nelle immediate
vicinanze del D.G. che lo ha riconosciuto e subito espulso.
L’altro, da parte dello Zaccariello, per questo qui deferito, sulla base del riconoscimento effettuato
dal calciatore della Soc. Fonteblanda, Alessio Meliconda.
Il Presidente della Commissione così descritti i motivi che la Procura ha posto a base del
deferimento dà atto che, a seguito di notifica della convocazione, sono presenti:
- per la Procura Federale, il Sostituto Procuratore Avvocato Marco Stefanini;
- per la Società F.C.D. Follonica il sig. Giancarlo Martelli, giusta delega oggi depositata.
E’ assente il calciatore Zaccariello Luigi Mattia, ritualmente convocato.
Prima dell’inizio del dibattimento la Società, come sopra rappresentata, dichiara di aver raggiunto
con la Procura Federale l’ipotesi di accordo ex art. 23 del C.G.S. che sottopone alla attenzione del
Collegio.
- in conseguenza della responsabilità oggettiva contestata, l’ammenda di euro 200,00
(duecento).
C.U. N. 10 del 5/8/2010 – pag.146
La Commissione, sospeso il dibattimento, si riunisce in Camera di Consiglio, ed avendo ritenuta
corretta la qualificazione dei fatti così come formulata dalle parti e rilevata la congruità delle
sanzioni indicata, accoglie la proposta di accordo.
Di conseguenza
ORDINA
la applicazione della sanzione dell’ammenda di euro 200,00 (duecento) a carico della Società in
oggetto.
DISPONE
la chiusura del dibattimento relativamente alla Società.
Introdotto il dibattimento interviene, per conto della Procura Federale, l’Avvocato Stefanini il quale
afferma che il deferimento è da accogliere stante le risultanze delle indagini concluse dalla Procura
che confermano la esistenza di due autonomi atti di violenza posti in essere da due distinti
calciatori, il Duranti, già sanzionato con provvedimento divenuto definitivo e lo Zaccariello qui
deferito.
Il calciatore Meliconda ha fornito una descrizione dettagliata, indicando alcuni caratteri somatici
particolari del calciatore che lo ha colpito con lo sputo, tanto da consentire al Collaboratore della
Procura di identificarlo nel corso della sua audizione.
Oltre ciò lo Zaccariello ha confermato di aver sputato nel gruppo dei calciatori avversari, pur senza
sapere chi abbia colpito.
Confermata quindi la colpevolezza del calciatore, l’Avvocato Stefanini chiede la irrogazione della
sanzione della squalifica per tre giornate di gara.
Il rappresentante della Società in difesa del calciatore sostiene che lo sputo in effetti è stato uno
soltanto e che probabilmente l’arbitro, stante la posizione in cui si trovava rispetto ai calciatori
Duranti e Zaccariello, abbia equivocato nell’attribuire il gesto.
La Commissione, riunita in camera di consiglio, osserva che l’addebito al calciatore risulta
ampiamente dimostrato da quanto emerge dagli atti ed in particolare dalla sua stessa ammissione.
Tale dichiarazione, confrontata con quella resa dall’arbitro della gara evidenzia che si è trattato,
effettivamente, di due distinti episodi.
Infatti per quanto riguarda il calciatore Duranti, le sue responsabilità, nonostante le smentite a suo
tempo poste in essere, emergono dalle dichiarazioni rese dall’arbitro sul rapporto di gara,
confermate nel supplemento richiesto da questa Commissione, ed infine ulteriormente confermate,
in sede di istruttoria, al collaboratore della Procura.
Il riconoscimento del D.G. è avvenuto “visivamente”, mentre il calciatore compiva il gesto,
attraverso il numero della maglia che indossava.
Rilevato che l’episodio è avvenuto mentre i calciatori rientravano in gruppo unitamente all’arbitro, e
quindi sotto la sua giurisdizione, è bene ricordare il carattere di prova privilegiata riconosciuta dalle
Carte federali al rapporto del D.G..
Accanto a tale episodio vi è la dichiarazione confessoria dello Zaccariello che, in quanto tale, non
può essere posta in discussione in alcun modo.
Il deferimento è quindi meritevole di accoglimento.
P . Q . M .
La C.D., in accoglimento delle richieste della Procura Federale, infligge al soggetto deferito,
Zaccariello Luigi Mattia, la sanzione della squalifica per 3 (tre) giornate di gara.
In applicazione dell’art.23 del C.G.S. infligge alla Società F.C.D. Follonica la sanzione
dell’ammenda di euro 200,00 (duecento).
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