COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 21 del 16 Settembre 2010 Delibera della Commissione Disciplinare 01 / P – stagione sportiva 2010/2011 – Deferimento della Procura Federale nei confronti di; – Pasqui Tiziano, allenatore della UC Sinalunghese per la violazione degli artt. 7, comma 1, e 1, commi 1 e 5; – U.C. Sinalunghese a titolo di responsabilità oggettiva per la violazione dell’art. 4, comma 2, e ai sensi dell’art. 7, comma 2 del C.G.S..

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 21 del 16 Settembre 2010 Delibera della Commissione Disciplinare 01 / P - stagione sportiva 2010/2011 – Deferimento della Procura Federale nei confronti di; - Pasqui Tiziano, allenatore della UC Sinalunghese per la violazione degli artt. 7, comma 1, e 1, commi 1 e 5; - U.C. Sinalunghese a titolo di responsabilità oggettiva per la violazione dell’art. 4, comma 2, e ai sensi dell’art. 7, comma 2 del C.G.S.. La Procura Federale ha disposto il deferimento per illecito sportivo, a carico dei soggetti e per le violazioni indicati in epigrafe, sulla base della trasmissione, effettuata dal C.R.T., della segnalazione pervenutagli da parte del Presidente della Pol. Banca Monteriggioni a seguito delle dichiarazioni rese da alcuni calciatori. La Procura Federale, avviate le indagini e assunte a verbale: - le dichiarazioni del Presidente della medesima Società, - le testimonianze dei calciatori Graziani, Cortonesi e Landi, tutti tesserati per la Società denunciante, - le dichiarazioni del tesserato Tiziano Pasqui, acquisita la documentazione necessaria presso la Delegazione Provinciale di Siena, ha concluso che il Pasqui, nella sua qualità di allenatore della Sinalunghese ha, attraverso messaggi trasmessi sui singoli siti facebook, invitato i tre calciatori della Polisportiva Banca Monteriggioni sopra indicati ad attenuare il loro impegno in modo da consentire alla propria formazione di vincere la gara che si sarebbe disputata tra le due squadre in data 7 febbraio 2010. Dopo aver così riassunto i motivi del deferimento, il Presidente del Collegio dà atto che sono presenti, per effetto delle rituali convocazioni eseguite: - l’Avvocato Marco Stefanini in rappresentanza della Procura Federale; - il tesserato deferito Tiziano Pasqui assistito e difeso dagli Avvocati Catia Buiarelli e Francesca Fabbiani del Foro di Siena, che hanno depositato tempestiva memoria a difesa; - il Presidente della U.C. Sinalunghese in rappresentanza della Società, assistito dall’Avvocato Giacomo Paolucci.. L’Avvocato Stefanini invitato ad esporre le richieste della Procura Federale si riporta ai risultati dell’istruttoria compiuta, rilevandone la fondatezza sulla base dei seguenti elementi oggettivi. Riafferma la responsabilita’ dell’incolpato Pasqui, e rileva, con riferimento alla memoria prodotta, che il diritto sportivo, come regolato dal C.G.S., è cosa ben diversa dal diritto penale, essendo sufficiente il tentativo di porre in essere un illecito a determinare la applicazione della sanzione. Pone quindi l’accento sulle modalità con cui si e’ consumato l’illecito ritenendo face book un mezzo idoneo a mettere in contatto più persone contemporaneamente e sicuramente idoneo a consumare una proposta illecita. Rileva come nella fattispecie si è trattato di ragazzi del 1993 che, nell’ambito di una attività ludico ed educativa, si sono trovati di fronte un adulto, “allenatore ed educatore”, che ha posto in essere il tentativo di illecito proponendo ai ragazzi di addomesticare il risultato della gara. Il tentativo è stato posto in essere con assoluta determinazione come dimostra l’uso di Face book e il dialogo contemporaneo con i tre ragazzi. Sotto tale aspetto appare incredibile l’intento scherzoso. Con riferimento alla eventuale controprestazione, l’impossibilità che essa si potesse verificare, sollevata dalla difesa, stante la manifesta difficoltà di intervenire presso squadre terze nel successivo torneo e comunque il non potersi incontrare le due squadre in quanto appartenenti a due gironi diversi, il Sostituto Procuratore ritiene che la tesi non sia sostenibile. Chiede alla Commissione di verificare la fondatezza delle affermazioni della difesa rilevando che nel caso di risposta affermativa l’illecito dovrebbe essere considerato duplice; per la proposta di non impegnarsi e per la contropartita promessa consistente in interventi presso terzi. Si chiede ancora quale motivo potessero avere i ragazzi per affermare tutti la stessa cosa se non il riportare quanto effettivamente accaduto. Per quanto sopra chiede riaffermarsi la responsabilità dell’incolpato e, di conseguenza, della Soc. Sinalunghese chiedendo per gli stessi le seguenti sanzioni: - -Pasqui Tiziano; anni 3 (tre) di inibizione (minimo edittale previsto per i fatti contestati dall’art. 7, comma 5)) - -Soc. Sianlunghese; revoca del titolo di Campione Provinciale della categoria allievi e € 800 di ammenda. Prende la parola l’avv. Francesca Fabbiani la quale, riportandosi alla memoria presentata, premette che anche al giudizio sportivo si applicano le disposizioni del codice penale e a tal fine, contestando quanto affermato dal Sostituto Procuratore, ritiene che l’illecito sportivo non costituisce un illecito di pericolo, ovvero “a consumazione anticipata” che si concretizza solo quando si pongano in essere atti diretti ad alterare il risultato. Ciò nel caso di specie non è avvenuto basandosi l’atto di incolpazione unicamente sulle dichiarazione dei ragazzi che non hanno alcuna controprova. Afferma che non è stato il Pasqui a mettersi in contatto con i calciatori ma viceversa, ribadendo l’assoluta mancanza di elementi concreti per poter sostenere una “combine”. Tratteggia la personalità dell’allenatore e ritiene la richiesta istruttoria della Procura rivolta alla C.D. del tutto ininfluente. Interviene quindi l’Avv. Catia Buiarelli la quale ritiene che gli interventi su Face book non abbiano alcun carattere di prova e comunque le frasi riferite dai ragazzi risultano estrapolate dall’intero contesto e conclude per il proscioglimento del proprio assistito. Per la Società prende la parola l’avv. Paolucci, il quale dichiara la estraneità della Società alla vicenda non potendo essa certamente controllare le attività dei propri collaboratori nel loro domicilio, ribadisce anch’egli che si sia trattato di uno scherzo, e, chiosando il secondo comma dell’art. 7, ritiene che la Società sia esente da addebiti non avendo né posto in esser direttamente, né consentito alcun atto volto a procurarsi un illecito vantaggio. Definisce ingiusta la richiesta di sanzioni nei confronti della squadra allievi perché in tal modo sarebbero puniti i ragazzi. La CD, passando a decisione, ritiene provato il tentativo di illecito. Osserva preliminarmente, come più volte affermato, che le norme del Codice di Procedura Penale non possono trovare ingresso nel Codice di Giustizia Sportiva costituendo questo un corpo di norme a se stante, volte a regolare esclusivamente il processo disciplinare sportivo. In ordine alla fattispecie rileva che, dall’esame degli atti istruttori e dalle dichiarazioni qui rese, il contatto tra l’allenatore Pasqui e i calciatori della Monteriggionese è avvenuto ad iniziativa propria dell’allenatore che ha in tal senso sottoscritto precisa dichiarazione al Collaboratore della Procura Federale. Peraltro le univoche dichiarazioni, rese dai ragazzi nell’immediatezza del fatto al loro Presidente hanno il carattere di prova testimoniale e, in quanto tali, non hanno necessità di ulteriori riscontri documentali, né la difesa del Pasqui ha chiesto un controinterrogatorio dei ragazzi al fine di accertare la fondatezza delle loro affermazioni. Dette dichiarazioni sono inoltre concordi nell’affermare che è stato il Pasqui a mettersi in contatto con i ragazzi e non viceversa, come affermato dal deferito in questa sede contrariamente a quanto dallo stesso sottoscritto in sede di dichiarazioni rese al Collaboratore della Procura Federale (…E’ vero che la sera del 3 febbraio contattai via facebook tre calciatori….) Per quanto concerne l’assunto difensivo sulla impossibilità di verificarsi di una contropartita alla richiesta ed in particolare del verificarsi di un nuovo incontro fra le due squadre nell’imminente torneo, la Commissione aveva già acquisito agli atti la prova che le due squadre si sono incontrate in data 19 maggio 2010 in occasione della finale del torneo post campionato. Lo stesso Pasqui nel corso di questa udienza ha riferito della disputa di tale partita, finale di torneo. La difesa in ordine al fatto che la società Sinalunghese aveva una posizione in classifica tale da non aver necessità di acquisire comunque un risultato positivo nella giornata di campionato in questione, non trova riscontro nel punteggio raggiunto al momento del contatto. A due giornate dalla fine del campionato la società aveva un vantaggio di quattro punti non sufficienti a garantire la certezza matematica della promozione. Non trova credibilità che si sia trattato di un semplice scherzo viste le modalità con cui si è verificato il contatto. Le affermazioni a difesa del Pasqui peraltro non trovano alcun riscontro nelle dichiarazioni dei testi nessuno dei quali accenna alla esistenza di quei rapporti “amichevoli” che il deferito pone a giustificazione della trasmissione dei messaggi di carattere “scherzoso” che egli comunque ammette di aver trasmesso. Proprio per la sua esperienza di allenatore il Pasqui avrebbe dovuto evitare qualsiasi contatto con calciatori di una squadra avversaria, ancorché da lui allenati in precedenza. Né si condividono le affermazioni della difesa sul fatto che le frasi pronunciate dal Pasqui possano avere il carattere di incitamento alla competizione rivolto agli avversari nella ricerca da parte di ciascuna squadra del raggiungimento del risultato migliore. Puerile, comunque non idoneo a costituire elemento di difesa, la giustificazione addotta dallo stesso deferito che ha motivato, tra l’altro, l’invio dei messaggi con il tentativo di attenuare, nell’imminenza della gara, quel clima di astio che a suo dire la Società avversaria manifestava nei suoi confronti per fatti pregressi. Il disposto dell’articolo 7 è, contrariamente agli assunti difensivi, assolutamente chiaro, colpendo esso ogni atto, anche a livello di tentativo, effettuato con qualsiasi mezzo, volto ad alterare il risultato della gara indipendentemente dal raggiungersi lo scopo prefissato. Ove il risultato dell’illecito venga raggiunto è prevista l’aggravante recata dal comma 6 dell’art. 7. La Commissione conferma il deferimento e nel determinare le sanzioni ritiene di dover attenuare la richiesta della Procura Federale in ordine alla revoca del titolo alla squadra allievi della Sinalunghese per non privare i ragazzi delle gratificazioni derivante dalla loro attività sportiva per comportamenti non direttamente a loro imputabili. La società, in ogni caso, deve essere sanzionata in applicazione del principio della responsabilità oggettiva. P.Q.M. la C.D.T.T., in accoglimento del deferimento proposto, infligge ai deferiti le seguenti sanzioni: - al Signor Tiziano Pasqui la squalifica della interdizione per tre anni; - alla U.C. Sinalunghese, la penalizzazione di punti 5 da scontarsi nel Campionato allievi regionali in corso, oltre l’ammenda di € 1.000,00 (mille).
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