COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 21 del 16 Settembre 2010 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTI PROCURA FEDERALE 02 / P – stagione sportiva 2009/2010 – Deferimento della Procura Federale nei confronti di; – Denito Leonzio, Presidente della G.S.D. Val Taverone Calcio; – Brollo Adriano, dirigente; – Badiali Claudio, dirigente, per rispondere tutti della violazione dell’art.1, comma 1, del C.G.S.. – G.S.D. Val Taverone Calcio per responsabilità diretta ed oggettiva derivante dal comportamento del Presidente e dei Dirigenti sopraindicati.
COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul
Comunicato Ufficiale N. 21 del 16 Settembre 2010
Delibera della Commissione Disciplinare
DEFERIMENTI PROCURA FEDERALE
02 / P - stagione sportiva 2009/2010 – Deferimento della Procura Federale nei confronti di;
- Denito Leonzio, Presidente della G.S.D. Val Taverone Calcio;
- Brollo Adriano, dirigente;
- Badiali Claudio, dirigente,
per rispondere tutti della violazione dell’art.1, comma 1, del C.G.S..
- G.S.D. Val Taverone Calcio per responsabilità diretta ed oggettiva derivante dal
comportamento del Presidente e dei Dirigenti sopraindicati.
A seguito dei vari provvedimenti, necessariamente assunti dal G.S.T. di Massa per fatti accaduti al
termine della gara Vallicisa – G.S.D. Val Taverone Calcio disputata in data 21.02.2010, la
Delegazione Provinciale di Massa ha trasmesso alla Procura Federale in data 18 marzo 2010, per
quanto di competenza, la documentazione acquisita dal G.S.T. nel corso dell’iter processuale
disciplinare.
La Procura, esaminati gli atti, ha disposto il deferimento indicato in epigrafe addebitando ai
tesserati la violazione delle norme del C.G.S. avendo il Presidente della società reso dichiarazioni
mendaci. Infatti, nel tentativo di ottenere la revoca della squalifica del capitano della squadra,
applicata ex art. 3 comma 2 C.G.S., ha indicato quali responsabili degli atti di violenza perpetrati a
carico del D.G., al termine della gara in esame, due dirigenti in luogo di calciatori.
Ai due dirigenti viene contestato di aver fornito una versione dei fatti non veritiera, sempre al fine di
ottenere la revoca della medesima squalifica.
Il Presidente della C.D. così esposti i fatti, quali risultano dalla relazione allegata al deferimento,
rileva che alla presente adunanza è presente unicamente la Procura Federale nella persona del
Sostituto, Avvocato Marco Stefanini.
Sono assenti, malgrado rituale convocazione, i soggetti e l’Ente deferito.
Il rappresentante della Procura Federale viene quindi invitato ad esporre le ragioni dell’Ufficio.
L’Avvocato Stefanini osserva che il deferimento risulta “de plano” dalla documentazione acquisita
dal G.S.T. costituita dalle lettere a questi inviate, entrambe il 5 marzo 2010, dal Presidente della
Società una delle quali indicante quale colpevole un calciatore, con allegata la dichiarazione di
colpevolezza dell’interessato. L’altra recante il nome dei due dirigenti qui deferiti.
Questi ultimi avallavano detta indicazione con propria confessione in data posteriore.
Il Sostituto Procuratore rileva che tali dichiarazioni sono state rese all’unico scopo di ottenere la
revoca della squalifica del capitano.
Risultando provati i fatti, chiede infliggesi ai deferiti le seguenti sanzioni:
al Presidente deferito la inibizione, in tale sua qualità, per anni 1 (uno);
ai due dirigenti la inibizione per mesi 6 (sei);
alla Società, in conseguenza della responsabilità diretta contestatale, l’ammenda di € 400,00
(quattrocento).
La Commissione, riunita in Camera di consiglio, ritiene utile, in via preliminare, ricostruire la
vicenda anche sotto l’aspetto cronologico:
- in data 21/02/2010 viene disputata la gara Succisa Pollina – Valtaverone;
- con provvedimento in data 25/02/2010, il G.S.T. di Massa, squalifica, ex art. 3, c. 2, del
C.G.S., il capitano della squadra per atti di violenza commessi da calciatori della squadra,
rimasti sconosciuti, a danno dell’arbitro della gara;
- con due distinte note, redatte entrambe in data 05/03/2010, il Presidente della Società dichiara
con la prima, alla quale allega dichiarazione apparentemente sottoscritta dall’interessato, che
autore degli atti di violenza è il calciatore Massimiliano Onesti. Con la seconda si sostiene che
autori dei fatti sono i dirigenti Badiali e Brollo; a tale lettera non è unita la dichiarazione resa
dagli interessati pur affermandosene l’allegazione. Non può la C.D. evitare di rilevare che le
firme apposte nelle due distinte note a nome del Presidente della Società appaiono
decisamente difformi l’una dall’altra, peraltro quella relativa ai dirigenti non reca il timbro della
Società;
- in data 9/03/2010 il D.G. della gara, appositamente interpellato dal G.S., conferma che
l’aggressione è avvenuta ad opera di “…almeno 2 persone di sicuro…”.
- in data successiva (11/03/2010) il G.S.T provvedeva a squalificare il calciatore Onesti
confermando la sanzione a carico del capitano non essendo stati identificati ”…gli ulteriori
responsabili dell’atto di violenza di cui sopra”;
- in data 16/03/2010 i dirigenti Badiali e Brollo sottoscrivevano la dichiarazione di colpevolezza
che veniva ancora una volta confutata dal D.G. il quale reiterava, in data 17/03/2010, che gli
aggressori, per quanto nella concitazione non gli fosse stato possibile identificarli, erano
calciatori in tenuta di gioco con ciò escludendo la colpevolezza dei dirigenti.
- in data 18 marzo, infine, la delegazione Provinciale di Massa riassumendo e documentando i
fatti trasmetteva, come già indicato, gli atti alla Procura Federale.
Fatta questa premessa la Commissione ritiene doversi affermare la fondatezza dell’atto di
deferimento, risultando in maniera chiara, dall’esame del fascicolo, l’addebito ai tesserati sopra
indicati.
A tal proposito si rileva che il Presidente della Società, in data 5 marzo, indica quale colpevole da
un lato il calciatore Onesti, del quale allega dichiarazione, dall’altra i due dirigenti, i quali a loro
volta si proclamano colpevoli solo in data successiva (16 marzo).
Entrambe le dichiarazioni risultano essere mendaci, volte unicamente ad evitare al capitano della
squadra la lunga squalifica, come ha potuto riscontrare questa C.D. esaminando la decisione del
G.S.T. di Massa il quale assume con il C.U. n. 41, in data 1 aprile 2010, quanto segue:
“GARE DEL 21/ 2/2010
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
Gara del 21/ 2/2010 VALLICISA 2000 GS SUCCISA - VAL TAVERONE CALCIO
Dalla dichiarazione inviataci dalla societa' VAL TAVERONE e dai giocatori ASTI MARCO e BALDI
ANDREA questo G.S.T. rileva che gli stessi giocatori sono i responsabili dell'atto di violenza
perpetrato ai danni del D.G. nella gara VALLICISA/ VAL TAVERONE del 21.02.10, cui nostro C.U.
36 del 25.02.10 e dalle ulteriori argomentazioni sul nostro C.U. 38 del 11.03.10. Per quanto sopra
questo G.S.T. riqualifica il giocatore capitano BROLLO MASSIMILIANO (VAL TAVERONE), fermo
restando i provvedimenti disciplinari assunti a carico dei giocatori ASTI MARCO e BALDI ANDREA
della societa' Val Taverone pubblicati in separata ma contestuale parte del presente C.U.
A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA FINO AL 1/ 4/2011
ASTI MARCO (VAL TAVERONE CALCIO)
Per avere, a fine gara, colpito con sputi la spalla ed il torace del D.G..
BALDI ANDREA (VAL TAVERONE CALCIO)
Per avere, a fine gara, colpito con sputi la spalla ed il torace del D.G..”
P.Q.M.
la C.D.T.T. accoglie il deferimento ritenendo doversi applicare ai soggetti deferiti le seguenti
sanzioni;
- al Presidente deferito, Sig. Leonzio Denito, la inibizione, in tale sua qualità, per anni uno;
- a ciascuno dei due dirigenti, Claudio Badiani e Adriano Brollo, la inibizione per mesi 6 (sei);
- alla Società G.S.D. Val Taverone Calcio, in conseguenza della responsabilità diretta ed
oggettiva contestatale e del particolare comportamento da essi tenuto nell’intera vicenda,
l’ammenda di € 700,00 (settecento).
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