COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 23 del 23 Settembre 2010 Delibera della Commissione Disciplinare 48 / P – stagione sportiva 2009/2010 – Deferimento della Procura Federale
COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul
Comunicato Ufficiale N. 23 del 23 Settembre 2010
Delibera della Commissione Disciplinare
48 / P - stagione sportiva 2009/2010 – Deferimento della Procura Federale
Con provvedimento n. 8846/1125pf-09/SP/blp la Procura Federale ha deferito a questa
Commissione alcuni tesserati ed Enti per rispondere della violazione di norme del Codice di
Giustizia Sportiva.
Al fine di esaminare l’atto della Procura e di ascoltare le parti interessate venne fissata l’udienza
per il giorno 30 giugno u.s..
Nel corso dell’udienza venne effettuata, su richiesta di alcuni deferiti, la definizione dei singoli
contesti.(C.U. n. 79 del 30 giugno 2010)
Nel contempo il Collegio, in accoglimento di alcune istanze istruttorie da parte delle difese, ha
disposto il rinvio della discussione alla data odierna provvedendo a darne ulteriore comunicazione
ai soggetti non presenti.
La Procura Federale è rappresentata di sostituti Procuratori Avv. Francesco Di Leginio e Avv.
Mauro Franco Balata.
Prima dell’inizio del dibattimento alcuni soggetti deferiti dichiarano di aver raggiunto con la Procura
Federale, qui rappresentata, un’ipotesi di accordo ex art. 23 del C.G.S. che sottopongono alla
attenzione del Collegio.
La Commissione, sospeso il dibattimento, si riunisce in Camera di Consiglio, ed avendo ritenuta
corretta la qualificazione dei fatti formulata dalle parti e rilevata la congruità delle sanzioni indicate,
accoglie le proposta di accordo, così come enunciate e di conseguenza
ORDINA
la applicazione delle seguenti sanzioni:
- Improta Antonio,. sanzione pari ad anni 3 di inibizione;
- Sparaco Antonio - rappresentato dal genitore Sparaco Nicola - sanzione pari a due giornate di
squalifica;
- Piccirillo Michele - rappresentato dal padre Piccirillo Antonio - sanzione pari a tre giornate di
squalifica;
- Soc. Sansovino rappresentata, con procura speciale, dall’Avv. Mauro Messeri - sanzione pari a
euro 3.000,00 (tremila) di ammenda e 9 (nove) punti di penalizzazione da scontarsi questi nella
corrente stagione sportiva nella squadra Juniores provinciale,
DISPONE
la chiusura del dibattimento relativamente ai soggetti che, sopra indicati, hanno richiesto e ottenuto
la definizione concordata.
Il dibattimento prosegue quindi con la introduzione della Soc. Audace Galluzzo e dei suoi tesserati,
Migliori Danilo, Cardinali Giuliano, Corradi Enrico, Boscherini Remo, Danieli Elia e Mele Fabio, tutti
assistiti e difesi dall’Avv. Federico Bagattini e dall’Avv. Matteo Corri del Foro di Firenze
Preliminarmente l’Avv. Bagattini, richiamandosi al contenuto dell’art. 18 c.p.p., pur riconoscendo la
inesistenza nel C.G.S. di una specifica norma, solleva eccezione sulla trattazione dei deferimenti in
udienze distinte rilevando, che essendo il deferimento atto unico, lo stesso deve essere trattato
alla presenza di tutti gli incolpati.
Chiede altresì il rinvio della trattazione ad una data successiva essendosi ormai raggiunta un’ora
tarda.
Interviene l’avv. Di Leginio per la Procura il quale, riconoscendo anch’egli la mancanza nel C.G.S.
di una norma ad hoc in ordine alla unitarietà del dibattimento, concorda nella necessità di un unico
procedimento e afferma, anche al fine di evitare possibili eccezioni sulla legittimità del
procedimento, di accedere alla richiesta di costituzione di tutte le parti per la trattazione unitaria.
La C.D., pur ritenendo – come da propria costante giurisprudenza – inapplicabili al processo
disciplinare sportivo le norme del c.p.p., costituendo il C.G.S. un corpo di norme del tutto
autonome, e non intendendo d’altra parte, almeno al momento, intraprendere l’esame ermeneutico
del disposto dell’art. 34 del C.G.S., dispone, nell’esclusivo interesse del dibattimento, la
costituzione delle parti e quindi dà atto che sono presenti:
- la Soc. Audace Galluzzo;
i tesserati:
- Migliori Danilo
- Cardinali Giuliano
- Corradi Enrico
- Boscherini Remo
- Danieli Elia
- Mele Fabio
- La Soc. Vicchio
- Del Rio Giuliano
- Cresti Mauro,
tutti assistiti e difesi dall’Avv. Federico Bagattini e dall’Avv. Matteo Corri del Foro di Firenze:
- La Soc. Gracciano
i tesserati:
- Ciardiello Michele,
- Bartalesi Sergio,
- Pace Luciano,
tutti assistiti e difesi dall’Avv. Giotti del Foro di Siena
Sono inoltre presenti, in proprio i Signori
- Antonelli Giampiero
Bicchi Ernesto
- Paduano Antonio
- Albanese Luca
- Sparta Salvatore, delegato dal figlio Daniele.
- Socciarello Giorgio, rappresentato e difeso dagli Avvocati Massimo Mereu e Fratoni del Foro di
Prato.
La CDT, vista la richiesta concorde di rinvio, anche ai fini di una analisi degli atti depositati, rinvia
l’udienza di trattazione al giorno 1 ottobre 2010, ore 16,00, presso il Museo del calcio, via Aldo
Palazzeschi 20, informandone le parti con la lettura del presente provvedimento.
Tutte le parti sono edotte di quanto stabilito.
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