COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 30 del 28 Ottobre 2010 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO ALLIEVI B 020 stagione sportiva 2010/2011 Reclamo della P.S.B. Pistoia avverso la decisione del G.S.T che ha squalificato per tre giornate il calciatore Lorenzo Alessandri . C.U. n.15 del 07/10/2010.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 30 del 28 Ottobre 2010 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO ALLIEVI B 020 stagione sportiva 2010/2011 Reclamo della P.S.B. Pistoia avverso la decisione del G.S.T che ha squalificato per tre giornate il calciatore Lorenzo Alessandri . C.U. n.15 del 07/10/2010. Nel corso del primo tempo della gara “ Poggio a Caiano – P.S.B. Pistoia” valevole per il campionato allievi B, il calciatore in oggetto veniva espulso dal campo per aver colpito con uno schiaffo al volto un calciatore avversario a gioco fermo.Per tale condotta violenta veniva sanzionato con una squalifica di tre giornate.Avverso la decisione del G.S. propone reclamo la società del P.S.B. Pistoia, lamentandosi della non corretta interpretazione dei fatti che hanno portato all’espulsione del proprio tesserato. Secondo la reclamante i due calciatori, correndo verso il pallone, entravano in contatto fra loro e cadendo a terra, finivano per trovarsi uno sopra all’altro. A questo punto il calciatore in questione, per cercare di liberarsi dal contatto con il suo avversario, lo allontanava da se in maniera assolutamente non violenta, al fine di riprendere l’azione interrotta. Per tale motivo la reclamante chiede che la condotta del proprio giocatore non venga considerata violenta e, conseguenzialmente, che venga ridotta la squalifica del G.S. Chiede altresì di essere ascoltata.In data 22/10/2010 compariva davanti a questa C.D. il sig. Luciano Primieri in qualità di rappresentante della società P.S.B. Pistoia, come da giusta delega in atti. Quest’ultimo, riportandosi a quanto descritto nel reclamo,esclude che la condotta ascritta al giocatore Alessandri possa essere considerata violenta. Ribadisce che si è trattato di uno scontro fortuito tra due calciatori e che il proprio tesserato si liberava dal contatto con l’avversario con un gesto di mera difesa. L’arbitro contattato per le vie brevi confermava che il calciatore Alessandri colpiva con uno schiaffo l’avversario dopo che entrambi si erano scalciati.Questa Commissione Disciplinare esaminati gli atti di gara ritiene provato il fatto ascritto al giocatore in questione, stante il tenore delle dichiarazioni dell’arbitro. Ritiene altresì congrua la sanzione del G.S. che rappresenta il minimo edittale previsto per la condotta violenta. P.Q.M. Respinge il reclamo e ordina l’incameramento della relativa tassa.
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