COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 27 del 14 Ottobre 2010 Delibera della Commissione Disciplinare COPPA TOSCANA DI SECONDA CATEGORIA 01 – Stagione sportiva 2010/2011. Reclamo della società A.S.D. Neania Casteldelpiano avverso decisione del G.S.T. Squalifica Bomarsi Manuel fino al 09.03.2011 (C.U. 19 del 09.09.2010).

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 27 del 14 Ottobre 2010 Delibera della Commissione Disciplinare COPPA TOSCANA DI SECONDA CATEGORIA 01 - Stagione sportiva 2010/2011. Reclamo della società A.S.D. Neania Casteldelpiano avverso decisione del G.S.T. Squalifica Bomarsi Manuel fino al 09.03.2011 (C.U. 19 del 09.09.2010). Ritenendo eccessiva la sanzione a carico del calciatore Bomarsi Mauel, inflitta dal G.S.T. a seguito di fatti occorsi durante la gara Neania Casteldelpiano – Aldobrandesca Arcidosso del 05.09.2010, la società Neania Casteldelpiano, con il reclamo proposto, “ esclude nella maniera più assoluta che lo stesso abbia appoggiato la propria fronte contro quella del Direttore di gara” e chiede una riduzione della squalifica inflitta al calciatore Bomarsi Manuel. Il reclamo deve essere dichiarato inammissibile in quanto presentato con tardività. L’art. 46 comma 4 del Codice di Giustizia Sportiva stabilisce che i reclami debbano essere inviati entro il settimo giorno successivo alla data di pubblicazione sul C.U. del provvedimento che si intende impugnare. Orbene, nel caso che occupa, la società ha inoltrato il reclamo il giorno 17.09.2010, UN giorno in ritardo rispetto al termine previsto dal C.G.S. che si rammenta essere perentorio e non suscettibile di alcuna diversa valutazione. P.Q.M. La C.D.T. dichiara inammissibile il proposto reclamo ed ordina l’incameramento della tassa.
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