COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 27 del 14 Ottobre 2010 Delibera della Commissione Disciplinare 12 Stagione Sportiva 2010/2011 Reclamo Della A.S. Grevigiana Avverso La Decisione Del G.S.T. Che Ha Squalificato Il Calciatore Paolo Consigli Per Tre Giornate. C.U. N.23 Del 23/09/2010
COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul
Comunicato Ufficiale N. 27 del 14 Ottobre 2010
Delibera della Commissione Disciplinare
12 Stagione Sportiva 2010/2011 Reclamo Della A.S. Grevigiana Avverso La Decisione Del G.S.T. Che Ha Squalificato Il Calciatore Paolo Consigli Per Tre Giornate.
C.U. N.23 Del 23/09/2010
Per aver colpito volontariamente con un calcio allo stomaco il portiere avversario, mentre quest’ultimo si trovava al suolo e teneva il pallone tra le mani, il giocatore in questione veniva allontanato dal terreno di gioco. Per tale condotta veniva sanzionato con una squalifica di tre giornate.
Avverso il provvedimento del G.S. propone reclamo la società della Grevigiana. La reclamante sostiene che il proprio tesserato entrava in contatto con il portiere avversario senza alcuna volontà di volerlo colpire, ma unicamente con l’intenzione di spingere la palla dentro la porta. Del resto il giocatore colpito si rialzava subito, senza neanche reclamare l’intervento del massaggiatore. La reclamante sostiene anche che l’arbitro, al momento del contatto tra i due giocatori, si trovava a circa 40 metri dall’azione e pertanto nelle condizioni non certamente migliori per poter giudicare la reale portata del contatto.
L’arbitro nel supplemento di rapporto gara dichiara che, al momento dell’azione contestata, si trovava al limite dell’area di rigore e quindi in posizione tale per vedere in maniera chiara e senza alcun impedimento che il giocatore della Grevigiana era nettamente in ritardo e non avrebbe mai potuto raggiungere il pallone in quanto già bloccato dal portiere.
Dall’esame degli atti di gara emerge se non la chiara intenzione di voler colpire il portiere avversario, una evidente condotta colposa. Infatti il giocatore in questione, secondo quanto dichiarato dall’arbitro, si lancia sul pallone pur apparendo evidente che non avrebbe mai potuto raggiungerlo senza colpire il portiere avversario. La sanzione applicata dal G.S, essendo quella minima prevista nei casi di condotta violenta, appare congrua al caso in esame.
P.Q.M.
Questa C.D. respinge il reclamo e ordina l’incameramento della relativa tassa.
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