COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 27 del 14 Ottobre 2010 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO ALLIEVI REGIONALI 04 Stagione sportiva 2010 -2011 Oggetto: Reclamo della A.S.D. Cascina Calcio avverso la squalifica inflitta dal G.S.T. al calciatore Mogavero Andrea fino al 16.06.2011 (C.U. n. 21 del 16.09.2010)

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 27 del 14 Ottobre 2010 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO ALLIEVI REGIONALI 04 Stagione sportiva 2010 -2011 Oggetto: Reclamo della A.S.D. Cascina Calcio avverso la squalifica inflitta dal G.S.T. al calciatore Mogavero Andrea fino al 16.06.2011 (C.U. n. 21 del 16.09.2010) Propone tempestivo reclamo la A.S.D Cascina Calcio avverso la squalifica inflitta dal G.S.T. al calciatore Mogavero Andrea fino al 16.06.2011 con la seguente motivazione: “Protestando andava incontro al D.G. con fare minaccioso e giunto a distanza ravvicinata lo raggiungeva con una testata alla fronte senza procurargli dolore. Di poi, rivolgendogli frase particolarmente offensiva gli metteva le mani sul petto spingendolo con forza all’indietro per circa un metro e mezzo. Veniva bloccato dai propri compagni che lo allontanavano”. La reclamante con copioso ed articolato ricorso, pur riconoscendo e censurando il comportamento scorretto tenuto dal proprio atleta, chiede una rivalutazione dell’entità della sanzione irrogata dal Giudice sportivo territoriale. In particolare, la reclamante mira ad evidenziare alcuni aspetti inerenti lo stato psicologico del giocatore in questione che, seppur non possono costituire giustificazione alcuna al suo comportamento, possono quantomeno costituire circostanze attenuanti per una adeguata riduzione della pena: a)il Mogavero è stato costretto a rinunciare alle vacanze estive, trascorse sui libri di scuola pur di non perdere l’anno scolastico, accumulando stress psico-fisico; b)la gara in questione era particolarmente “sentita” dalle due squadre, schierando le stesse numerosi giocatori residenti a Pisa che frequentano la stessa scuola o lo stesso quartiere. In ordine al fatto contestato, la società Cascina Calcio ritiene che la condotta del calciatore debba essere inquadrata nell’ambito del mero tentativo, trovandosi il giocatore ad una distanza di circa dieci centimetri dal direttore di gara. Tesi che è stata peraltro avvalorata dal fatto che il direttore di gara abbia poi escluso di aver percepito il benché minimo dolore in conseguenza del gesto. In relazione alla frase offensiva pronunciata nei confronti del D.g. la società, interpellato il giocatore, afferma che lo stesso, pur non escludendolo, non ricorda di aver pronunciato quella espressione. Per quanto attiene la spinta, rileva delle incongruenze in ordine alla ricostruzione del fatto, in particolare in relazione all’entità della forza della spinta, tenuto conto della stazza del Mogavero rapportata a quella del direttore di gara. Infine, a conclusione del proprio ragionamento, la società reclamante ritiene particolarmente gravosa la sanzione comminata al proprio tesserato, sul presupposto che il campionato Allievi rappresenta una tappa fondamentale nel percorso calcistico dei ragazzi, costituendo l’ultimo anello del settore giovanile e scolastico, non idonea a realizzare quel fine rieducativo richiamato dall’art. 27 della Costituzione, secondo il quale in campo penale “le pene devono tendere alla rieducazione del condannato”. La C.D.T.T., richiesto il supplemento di rapporto al D.G., riunitasi per la discussione, rileva quanto segue. Il reclamo non merita accoglimento. In primis, le doglianze mosse dalla soc. Cascina Calcio in merito alla portata attenuante degli elementi personali e soggettivi inerenti alla situazione psicologica del calciatore sono palesemente inconferenti e privi di rilevanza. I motivi addotti dalla reclamante a giustificazione della condotta posta in essere dal calciatore non vengono ritenuti idonei dal Collegio giudicante ad assurgere gli effetti di portata attenuante. Detti elementi, infatti, oltre a non presentare alcun nesso eziologico con la fattispecie in questione, se valutati nel loro complesso (gravità del fatto, età del giocatore etc.) potrebbero invero costituire circostanze aggravanti in ragione della tendenza, ormai sviluppatasi in tutti i campi di calcio, di considerare l’arbitro come la risoluzione ai propri problemi personali. In secondo luogo, passando all’analisi delle doglianze relative alla dinamica del fatto, occorre rilevare come le stesse siano smentite dalla stesso D.g. il quale, chiamato a redigere un supplemento di rapporto, cui occorre giova ricordare in questa sede il carattere di fede privilegiata dallo stesso rivestita, ha confermato quanto riportato in sede di referto di gara, secondo cui “il Mogavero..piegava la testa in avanti in modo repentino e mi colpiva sulla fronte. Il gesto è stato improvviso e veloce, ma ripeto che non mi ha procurato alcun dolore momentaneo in quanto è avvenuto a caldo”. Per quanto riguarda la frase offensiva e la spinta, il D.g. ha inoltre espressamente dichiarato che: “il Mogavero mi ha posto le due mani sul petto e mi ha spinto con forza…facendomi indietreggiare per un metro e mezzo”, pronunciando nel contempo la frase “sei un terrone di mxxxx”. Infine, in relazione alle considerazioni avanzate dalla società in merito alla non congruità della sanzione irrogata perché non consona, a suo dire, alla finalità rieducativa della stessa, la Commissione rileva come le stesse siano manifestamente non pertinenti e richiamate in modo del tutto improprio. La disposizione richiamata rientra in una logica giuridica che esula dal campo di applicazione delle norme facenti parte l’ordinamento sportivo. Tuttavia, se anche si accettasse sic et simpliciter il rinvio operato dalla reclamante al principio sancito dalla norma costituzionale, non si potrebbe non rilevare l’assoluta incongruenza ed incompatibilità tra il fine perseguito dalla sanzione in campo penale, che implica un restringimento della libertà personale, rispetto a quello perseguito in campo sportivo, dove si tutelano diritti in senso lato. A maggior ragione, proprio in virtù delle motivazioni addotte dalla società reclamante, la Commissione avrebbe senz’altro operato una rivalutazione in peius della sanzione irrogata dal G.S.T. se l’arbitro nel supplemento di rapporto non avesse ridimensionato il gesto del calciatore sotto il profilo delle conseguenze fisiche patite. Giova ricordare infatti che l’obbiettivo principale che l’ordinamento sportivo si prefigge di conseguire con l’applicazione di una sanzione non è soltanto la repressione del fatto lesivo in sé considerato, ma anche quella educativa, ossia far comprendere al minore che comportamenti del genere, oltre a rientrare nella sfera della maleducazione e della arroganza, sono incompatibili con i principi ed i valori che il mondo dello sport tenta vanamente di insegnare ai giovani. P.Q.M. la C.D.T.T. respinge il reclamo; -conferma la sanzione della squalifica inflitta dal G.S.T. al calciatore Mogavero Andrea fino al 16.06.2011; -dispone l’incameramento della tassa.
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