COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 6 del 22 Luglio 2010 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO ESORDIENTI “B” 217 stagione sportiva 2009/2010 Reclamo proposto dall’U.S.D. Virtus Poggioletto avverso la decisione del G.S.T. Che ha comminato, l’ammenda di € 100,00, e le inibizioni del sig. Amadei Marco fino al 10.08.2010, e del sig. Pinarelli Armando fino al 10.08.2010. C.U. N° 52 del 10.06.2010.
COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul
Comunicato Ufficiale N. 6 del 22 Luglio 2010
Delibera della Commissione Disciplinare
CAMPIONATO ESORDIENTI “B”
217 stagione sportiva 2009/2010 Reclamo proposto dall'U.S.D. Virtus Poggioletto avverso la
decisione del G.S.T. Che ha comminato, l'ammenda di € 100,00, e le inibizioni del sig.
Amadei Marco fino al 10.08.2010, e del sig. Pinarelli Armando fino al 10.08.2010. C.U. N° 52
del 10.06.2010.
Il Giudice Sportivo irrogava le seguenti sanzioni:
Ammenda di € 100,00 alla società, poiché propri sostenitori offendevano il D.G., e alcuni di essi di
poi lo minacciavano scuotendo nel contempo la rete di recinzione:
Inibizione fino al 10 agosto 2010 al sig. Amedei Marco, allenatore, per aver fatto uscire dal terreno
di gioco i propri calciatori in protesta contro il D.G. obbligando quest'ultimo alla sospensione della
gara.
Inibizione fino al 10 agosto 2010 al dirigente Pinarelli Armando per aver consentito al proprio
allenatore di rinunciare alla prosecuzione della gara in segno di protesta verso il D.G.
Con il reclamo proposto la società in buona sostanza conferma l'accaduto, richiedendo però– pur
all'interno di considerazioni del tutto inconferenti agli episodi contestati - l'annullamento
dell'ammenda e la riduzione delle sanzioni a carico dei tesserati, ritenute eccessive.
Nel supplemento di rapporto richiesto al D.G. a fini istruttori, l'arbitro nel confutare le varie
argomentazioni anche poco attinenti della società, nulla aggiunge a quanto già indicato nel primo
rapporto.
Il reclamo non merita accoglimento.
La stessa società, come accennato, ammette l'accaduto, descritto nel rapporto di gara e indicato in
motivazione dal primo Giudice; pertanto rimane da decidere solo sull'entità delle sanzioni. Ebbene
queste, a giudizio del Collegio, sono state ben calibrate e risultano conformi con quanto acclarato,
nonché eque.
P.Q.M.
La Commissione Disciplinare respinge il reclamo. Dispone incamerarsi la relativa tassa.
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