COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 3 del 9 Luglio 2010 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI PROMOZIONE 214 stagione sportiva 2009/2010 Gara Cenaia / Valdarbia (2-4) del 23/05/2010. Campionato di Promozione – Play Out. In C.U. C.R.T. n.71 del 27/05/2010. Reclama la società Cenaia avverso la seguente sanzione pecuniaria inflitta dal G.S: – Ammenda di euro 2.500,00
COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul
Comunicato Ufficiale N. 3 del 9 Luglio 2010
Delibera della Commissione Disciplinare
CAMPIONATO DI PROMOZIONE
214 stagione sportiva 2009/2010 Gara Cenaia / Valdarbia (2-4) del 23/05/2010. Campionato di
Promozione – Play Out. In C.U. C.R.T. n.71 del 27/05/2010. Reclama la società Cenaia
avverso la seguente sanzione pecuniaria inflitta dal G.S: - Ammenda di euro 2.500,00
“Per contegno offensivo e minaccioso verso la terna e gli organi arbitrali
gara e termine con scuotimento minaccioso della rete di recinzione. Per
lancio di acqua contenuta in bottigliette che raggiungeva in una
circostanza un A.A.. Per lancio ripetuto di sputi che raggiungevano un
A.A.. Per cancello di accesso al recinto spogliatoi aperto ed incustodito
tanto da provocare indebito ingresso di una diecina di propri sostenitori.
Per avere, due propri sostenitori, a bordo di autovettura effettuato
manovre di ostacolo alla marcia del veicolo sul quale si trovavano gli
ufficiali di gara, nonchè manovre tali da mettere in pericolo la stabilità
dei veicoli e l'incolumità delle persone a bordo.”
La reclamante ritiene ingiusta e gravemente afflittiva la sanzione comminata dal G.S. evidenziando
che la ricostruzione dei fatti, offerta dall’arbitro, non si attaglia ai reali accadimenti.
Contesta alcune osservazioni del D.G. ed in particolare giustifica la situazione con la tensione per
la posta sportiva in palio, chiede una rivisitazione della situazione nel suo complesso ed una
riduzione della pena.
L’arbitro, nel supplemento di rapporto, con dovizia di particolari, ripercorre i fatti e sostanzialmente
conferma quanto riportato in prime cure.
La C.D. esaminati gli atti ufficiali, respinge il reclamo.
Da quanto emerso dalla documentazione contenuta nel fascicolo del ricorso, emerge chiaramente
che nella gara in oggetto si sono verificate situazioni degne di censura, le quali non possono
essere giustificate in alcun modo.
La versione fornita dall’arbitro, che si ricorda, è fonte di prova privilegiata, appare assolutamente
convincente e ben circostanziata.
Non appare invece dello stesso tenore quella della reclamante, in quanto parte da presupposti non
corretti. Infatti, proprio per l’importanza della gara la società avrebbe dovuto porre in essere tutte le
cautele necessarie ed idonee affinchè il tutto si svolgesse nel migliore dei modi e nel rispetto delle
regole.
C.U. N. 3 del 9/7/2010 – pag. 76
In punto di richieste da parte della reclamante, il Collegio, visti i toni forti ed accesi usati nel ricorso,
ha denotato la mancanza dell’istanza di audizione in sede di udienza, luogo ove il rappresentante
della società avrebbe potuto esporre con maggiore ampiezza i motivi del gravame ed il contenuto
dello stesso dettagliando, nello specifico, le frasi usate.
Per quanto attiene la quantificazione della sanzione la stessa appare corretta e ben calibrata.
P.Q.M.
La C.D.T.T. respinge il reclamo e dispone l’addebito della relativa tassa.
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