COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 3 del 9 Luglio 2010 Delibera della Commissione Disciplinare 215 Stagione Sportiva 2009/2010 Oggetto: Reclamo dell’Unione Sportiva Dilettantistica Art. Ind. Larcianese, avverso la squalifica inflitta dal G.S.T. al calciatore Fagni Simone per quattro gare (C.U. n. 71 del 27/05/2010).

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 3 del 9 Luglio 2010 Delibera della Commissione Disciplinare 215 Stagione Sportiva 2009/2010 Oggetto: Reclamo dell'Unione Sportiva Dilettantistica Art. Ind. Larcianese, avverso la squalifica inflitta dal G.S.T. al calciatore Fagni Simone per quattro gare (C.U. n. 71 del 27/05/2010). L'Unione Sportiva Dilettantistica Art. Ind. Larcianese, con rituale e tempestivo gravame, adiva questa C.D.T. contestando le decisioni del G.S.T., adottate nei confronti del tesserato sopra indicato, con riferimento a quanto avvenuto nel corso dell'incontro esterno disputato il 23 maggio 2010 contro l'Associazione Sportiva Dilettantistica Lampo 1919. Il G.S.T., motivava così la propria decisione: “Espulso per doppia ammonizione, alla notifica rivolgeva al D.G. frase irriguardosa. Sanzione aggravata in quanto capitano.” La Società reclamante eccepisce che la frase incriminata sarebbe stata pronunciata durante la disputa di una competizione “sentita” come un derby e che non potrebbe comunque essere attribuita alcuna valenza offensiva né blasfema alle parole: “Complimenti, Signor Arbitro. Lei farà una bella carriera!”. L'espressione definita al massimo “sconveniente” non sarebbe stata associata a comportamenti minacciosi o deleteri e pertanto la società conclude, ricordando anche il comportamento corretto del giocatore negli anni di carriera, per la riduzione ad una sola giornata di squalifica ritenendo eccessiva la sanzione irrogata dal G.S.T.. Il reclamo appare infondato e deve essere respinto. La C.D.T. riteneva necessario, ai fini del decidere, un approfondimento istruttorio e pertanto provvedeva a richiedere ed acquisire agli atti un supplemento da parte del D.G.; il medesimo però, nella risposta, nega le tesi difensive e conferma interamente la frase trascritta nel referto di gara che appare decisamente diversa rispetto a quella proposta negli scritti difensivi: “Bravo, non hai capito un *****, hai rovinato la partita”. In effetti l'espressione indicata - meritevole della fede privilegiata attribuita dalle Carte Federali al rapporto di gara - appare discostarsi dalla semplice frase sconveniente ben potendo essere annoverata tra quelle decisamente offensive. In punto di quantum occorre ricordare che l'art. 19 comma 4 che così recita: “Ai calciatori responsabili delle infrazioni di seguito indicate, commesse in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l’applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica: a) per due giornate in caso di condotta gravemente antisportiva e in caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara.” Dunque la sanzione minima di due giornate deve essere riservata anche alle espressioni semplicemente irriguardose e tale sanzione associata all'espulsione ed alla qualifica di capitano rivestita dal Fagni impone l'applicazione del provvedimento disciplinare correttamente commisurato dal Giudice di prime cure. P.Q.M. La C.D.T., respinge il reclamo e dispone l’incameramento della relativa tassa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it