F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 305/CGF del 14 Giugno 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 323/CGF del 28 Giugno 2011 1. RICORSO DEL SIG. DAL CIN FRANCESCO, GIA AMMINISTRATORE UNICO E AMMINISTRATORE DELEGATO DELLA FALLITA A.C. VENEZIA 1907 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER ANNI 5 INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE AI SENSI DELL’ART. 21, COMMI 2 E 3 NOIF, SEGUITO SENTENZA DICHIARATIVA DI FALLIMENTO E DELIBERAZIONE DI REVOCA DELL’ AFFILIAZIONE DELL’A.C. VENEZIA 1907 S.R.L. V NOTA N. 2517/97 PF05-06SP/AM/SEG DEL 27.10.2010. (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale V Com. Uff. n. 58/CDN del 17.2.2011)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite - 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 305/CGF del 14 Giugno 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 323/CGF del 28 Giugno 2011 1. RICORSO DEL SIG. DAL CIN FRANCESCO, GIA AMMINISTRATORE UNICO E AMMINISTRATORE DELEGATO DELLA FALLITA A.C. VENEZIA 1907 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER ANNI 5 INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE AI SENSI DELL’ART. 21, COMMI 2 E 3 NOIF, SEGUITO SENTENZA DICHIARATIVA DI FALLIMENTO E DELIBERAZIONE DI REVOCA DELL’ AFFILIAZIONE DELL’A.C. VENEZIA 1907 S.R.L. V NOTA N. 2517/97 PF05-06SP/AM/SEG DEL 27.10.2010. (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale V Com. Uff. n. 58/CDN del 17.2.2011) Con ricorso ritualmente proposto il Dott. Dal Cin Francesco, già A.D. della A.C. Venezia 1907 S.r.l., ha impugnato la delibera (Com. Uff. n. 58/CAN del 17.2.2011) con la quale gli e stata irrogata l'inibizione per anni 5 in applicazione delle norme di cui all'art. 21, commi 2 e 3, N.O.I.F., avendo egli ricoperto, nel biennio precedente la dichiarazione di fallimento (22.6.2005), cariche sociali della A.C. Venezia 1907 S.r.l.. Con i motivi scritti, ai quali per brevità si fa riferimento, il ricorrente ha rilevato in fatto che già in procinto dell'acquisto delle quote della A.C. Venezia, avvenuto nel novembre 2002, si erano manifestati gravi problemi societari e gestionali, atteso che le quote erano state poste sotto sequestro giudiziario civile su ricorso del signor Claudio Carrano che ne rivendicava, dal precedente A.U. signor Maurizio Zamparini, la titolarità. Con la conseguenza che egli si era trovato ad amministrare una Società sotto sequestro, con sindaci e custodi giudiziari nominati dal Tribunale, fatto, questo, che gli aveva impedito di sviluppare un pur minimo progetto societario. Definita, nel settembre 2004, stragiudizialmente la controversia, la previsione di avviare un programma di potenziamento della società era stata, pero, bloccata da una istanza di fallimento promossa dalla società Triestina Calcio per un vecchio debito risalente al 1994. Ha osservato il ricorrente che, nel corso della fase pre-fallimentare, era emerso, all'esito della perizia (4.4.2005) redatta dal C.T.U. Dott. Giancarlo Tomasin, nominato dal Tribunale di Venezia, che la società, pur presentando problemi di liquidità comuni alla maggior parte delle società di calcio, non era in stato di decozione, oltre al giudizio positivo espresso sul bilancio societario al 30.6.2004, redatto dalla società di Revisione Baker Tilly Consulaudit. Ha, altresì, rilevato, come riferito dal su citato C.T.U., che egli si era diligentemente attivato, nel marzo 2005, al fine di ottenere, dalla Agenzia delle Entrate, la rateizzazione degli oneri fiscali, il che avrebbe consentito una tranquilla sopravvivenza della A.C. Venezia 1907 S.r.l.. La situazione, pero, e andata peggiorando con la cessione delle quote di cui era titolare il signor Luigi Gallo, avvenuta con rogito 13.4.2005. A seguito di ciò era stato il signor Luigi Gallo ad amministrare la società, mentre all'odierno ricorrente, con delibera del C.d.A. 13.4.2005, erano stati assegnati esclusivamente compiti di gestione sportiva. La situazione era, pero, precipitata atteso che la polizza fideiussoria della Compagnia di Assicurazioni Generali, posta a garanzia dell'accordo raggiunto dal Gallo con l'Agenzia delle Entrate (pagamento della somma di € 16.000.000,00 rateizzata in 48 rate mensili a decorrere dal 2006), non era mai stata rilasciata, come emerso nel corso della procedura fallimentare. A riprova della attività illecita posta in essere esclusivamente dal Gallo, il ricorrente ha richiamato e prodotto la Sentenza n. 1639/10 del G.I.P. del Tribunale di Venezia (28.9.2010), che lo ha prosciolto dalla accusa di essere stato un sodale e tanto meno un correo, ma anzi riconoscendo di essere stato, lui, vittima degli illeciti altrui. Ha, infine, eccepito che fino alla sua permanenza con funzioni amministrative, la A.C. Venezia 1907 S.r.l. non versava in stato di insolvenza, mentre il Tribunale di Venezia ne aveva dichiarato il fallimento per quanto motivato in sentenza che ha prodotto in copia. Ha, inoltre, eccepito, in diritto, il difetto di giurisdizione della C.D.N. come evidenziato dalla Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport del C.O.N.I., la quale, con decisione n. 0489/2006, avente per oggetto un presunto illecito disciplinare sul risultato della gara di Campionato Genoa/Venezia, aveva enunciato che, a seguito della dichiarazione di fallimento della A.C. Venezia 1907 S.r.l., era venuto meno il suo tesseramento. Concludendo ha, altresì, eccepito l'intervenuta prescrizione, per il decorso del termine di cui all'art. 21, comma 1, C.G.S., dolendosi, altresì, del fatto che nell'atto di deferimento non erano stati enunciati gli elementi e le circostanze attinenti alla violazione del disposto di cui all'art. 21, commi 2 e 3, N.O.I.F.. A supporto del suo assunto ha invocato il parere interpretativo del 28.6.2007 della Corte Federale secondo cui la responsabilità dell'amministratore non discende automaticamente dalla carica ricoperta ma deve essere accertata applicando i comuni criteri in materia di onere della prova e valutando la condotta dei singoli incolpati sotto il profilo della influenza della stessa nella determinazione del dissesto della società. Ha, quindi, concluso, in via preliminare, per l'annullamento della sanzione per intervenuta prescrizione, ovvero per la declaratoria di difetto di giurisdizione o per carenza dei presupposti di diritto. Nel merito, ha richiesto il suo proscioglimento per l' acclarata infondatezza in fatto ed in diritto del provvedimento impugnato. In subordine, in dipendenza della marginalità della responsabilità addebitatagli, ha richiesto la riduzione della sanzione irrogatagli. A supporto degli argomenti difensivi ha prodotto i documenti da 1 a 5 calendati in calce al ricorso. Alla seduta del 14.6.2011, fissata davanti alla C.G.F. - Sezioni Unite V e comparso il difensore del ricorrente il quale ha illustrato i motivi scritti, concludendo in conformità. E', pure, comparso il ricorrente il quale ha, seppure sinteticamente, ripercorso la sua esperienza di A.U. e A.D. della A.C. Venezia 1907 S.r.l., sottolineando di essere stato lui vittima del signor Luigi Gallo succedutogli nelle cariche a decorrere dal 13.4.2005, come evidenziato dalla probante documentazione allegata al ricorso. Il ricorso e fondato e deve essere accolto per quanto di ragione. Osserva, infatti, questa Corte, condividendo il parere interpretativo 28.6.2006 della Corte Federale ai sensi dell'art. 22, commi 2 e 3 N.O.I.F., secondo la quale, non essendovi motivo per derogare ai comuni criteri in materia di onere della prova, necessita siano preliminarmente accertati profili di colpa dell'amministratore al momento della dichiarazione di fallimento che abbiano avuto influenza nella determinazione del dissesto della società che può anche concernere la scorrettezza di comportamenti nella gestione della stessa. Circostanze, queste, che non sono state acclarate ma al contrario risultano essere state contrastate dalla documentazione prodotta a supporto del ricorso. La doglianza, sotto questo dirimente profilo, appare del tutto fondata, atteso che nell'atto di deferimento non e stato esplicitato, a carico del Dal Cin, alcun elemento di responsabilità nella gestione della società. Per questi motivi la C.G.F. accoglie il ricorso come sopra proposto dal signor Dal Cin Francesco e, per l’effetto, annulla la delibera impugnata. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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