COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 156 del 9 GIUGNO 2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO n. 148 della S.S.D. OLIMPIA REAL SILANA 1947 avverso il deliberato del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Crotone di cui al Comunicato Ufficiale n.48 del 27.05.2011 (Punizione sportiva perdita della gara (Olimpia Real Silana 1947 – San Leonardo del 22.5.2011 – campionato 3^ cat.),con il punteggio di 0 – 3).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 156 del 9 GIUGNO 2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO n. 148 della S.S.D. OLIMPIA REAL SILANA 1947 avverso il deliberato del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Crotone di cui al Comunicato Ufficiale n.48 del 27.05.2011 (Punizione sportiva perdita della gara (Olimpia Real Silana 1947 – San Leonardo del 22.5.2011 – campionato 3^ cat.),con il punteggio di 0 – 3). LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentito il rappresentante della Società reclamante; ritenuto che dall’esame degli atti del presente giudizio in merito all’eccezione di inammissibilità del reclamo presentato dalla Società San Leonardo al Giudice Sportivo Territoriale per violazione dell’art.46, comma 1 del C.G.S., risulta che in data 15.10.2010 con C.U. n.38, veniva pubblicato l’annuario del campionato 3^ Categoria s.s.2010/2011 nel quale, per la Società S.S.D. Olimpia Real Silana 1947 veniva indicato l’indirizzo in Via Bovio, 8 di San Giovanni in Fiore ed il numero di fax 0984 970733; Successivamente (16.03.2011) la società S.S.D. Olimpia Real Silana 1947 comunicava agli organi di lega la sola variazione di indirizzo di corrispondenza mantenendo lo stesso numero di fax. Detta variazione non veniva pubblicata sul Comunicato Ufficiale, pertanto, la società San Leonardo, non poteva averne conoscenza e, comunque, la stessa trasmetteva il ricorso anche via fax al numero 0984 970733 rimasto invariato; Circa l’eccepita inopponibilità della contestata ed accertata violazione dell’art.110, comma 1 e 2 delle N.O.I.F, si dichiara l’irregolarità del tesseramento dei calciatori Laratta Giovanni e Ferrise Giovanni e nel ribadire il principio dell’’ ”error lex non excusatio” per cui la società Olimpia Real Silana non può oggi invocare il fatto di non conoscere il disposto dell’art.110, comma 1 e 2 delle NOIF, si invita l’ufficio competente a disporre la revoca del tesseramento dei calciatori Ferrise Giovanni e Laratta Giovanni ai sensi dell’art.42 NOIF; P.Q.M. Rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa reclamo. Si trasmettono gli atti alla Procura Federale per i provvedimenti del caso in merito alle dichiarazioni della società Olimpia Real Silana 1947, relative alle partite disputate dai calciatori con tesseramento illegittimo.
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