COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 50 del 15/06/2011 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI II^ CATEGORIA 226 RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. DIEGARO Avverso squalifica per 8 giornate calc. MONTALTI ANDREA delibera del G.S. del C.P. di Forlì contenuta nel C.U.n. 46 del 18.5.2011 gara SAN COLOMBANO – DIEGARO del 14.5.2011

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 50 del 15/06/2011 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI II^ CATEGORIA 226 RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. DIEGARO Avverso squalifica per 8 giornate calc. MONTALTI ANDREA delibera del G.S. del C.P. di Forlì contenuta nel C.U.n. 46 del 18.5.2011 gara SAN COLOMBANO – DIEGARO del 14.5.2011 L’A.S.D. DIEGARO ricorre avverso il sopra indicato provvedimento facendo presente che in una azione di gioco il calc. MONTALTI, non intercettando il pallone “è franato addosso all’avversario con tutto il corpo e non a gambe tese”. L’arbitro espelleva direttamente il calciatore, adducendo che fosse l’ultimo uomo, mentre invece al centro del campo vi erano altri 2 difensori più vicini alla porta. “Solo dal referto apprendiamo che la motivazione è stata per gioco violento”. “Il nostro giocatore ha certamente protestato vivacemente, perdendo tempo prima di uscire dal campo e apostrofando anche l’arbitro, ma non ha certamente incitato i compagni ad avere comportamenti non regolamentari e tanto meno ha toccato l’arbitro in alcun modo”. Chiede una riduzione della sanzione. La Commissione, - visti gli atti ufficiali; - considerato che l’arbitro, sentito a chiarimenti, confermando integralmente il referto originario, ha ribadito che il calc. MONTALTI, capitano dell’A.S.D. Diegaro, espulso per condotta violenta nei confronti di un avversario, gli rivolgeva vivaci proteste e frasi offensive, aggiungendo anche espressioni blasfeme, appoggiava più volte le mani al petto dell’arbitro, invitava i compagni a tenere comportamenti non regolamentari, attardandosi nel lasciare il terreno di gioco. Precisava anche l’arbitro, che erano stati i compagni del calc. MONTALTI a sostenere che non si trattava di ultimo uomo; - considerato che dalla esperita istruttoria non sono emersi fatti o situazioni atte a modificare il giudizio e, quindi, le decisioni assunte in primo grado, d e l i b e r a - di respingere il ricorso, confermando la squalifica per 8 giornate del calc. MONTALTI ANDREA Dispone per l’addebito della tassa, non versata.
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