COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 51 del 22/06/2011 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI II^ CATEGORIA 227 RECLAMO PROPOSTO DA POL. ROVERETANA Avverso squalifica al 29.5.2016 calc. BALUGANI THOMAS delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 48 DELL’1.6.2011 gara gavellese – roveretana DEL 29.5.2011
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 51 del 22/06/2011
Delibera della Commissione Disciplinare
CAMPIONATO DI II^ CATEGORIA
227 RECLAMO PROPOSTO DA POL. ROVERETANA
Avverso squalifica al 29.5.2016 calc. BALUGANI THOMAS
delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 48 DELL’1.6.2011
gara gavellese – roveretana DEL 29.5.2011
Il ricorso della POL. ROVERETANA, della quale è stato sentito un dirigente, non può essere preso in esame in quanto : 1)sottoscritto da persona che, dalla documentazione in atti, non risulta essere stato investito della “delega di firma”; 2) redatto in forma generica , ex art. 33 del C.G.S. La Commissione, conseguentemente, dichiara inammissibile il ricorso della POL. ROVERETANA e dispone per l’addebito della tassa, non versata.
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