COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 163 del 16/06/2011 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEL CALCIATORE LORENZO NARDONI PER LA VIOLAZIONE DELL’ART.1 I COMMA CGS IN RELAZIONE ALL’ART. 92 NOIF, DEI SIGG. MASSIMO CARLINI ED ANGELO MACCIOMEI PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 C.G.S. E DELLA SOCIETÀ A.S.D. RIO CECCANO AI SENSI DELL’ART.4 I E II COMMA C.G.S..
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it - www.crlazio.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 163 del 16/06/2011
Delibera della Commissione Disciplinare
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEL CALCIATORE LORENZO NARDONI PER LA VIOLAZIONE DELL’ART.1 I COMMA CGS IN RELAZIONE ALL’ART. 92 NOIF, DEI SIGG. MASSIMO CARLINI ED ANGELO MACCIOMEI PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 C.G.S. E DELLA SOCIETÀ A.S.D. RIO CECCANO AI SENSI DELL’ART.4 I E II COMMA C.G.S..
La Procura Federale della F.I.G.C., a seguito di esposto del presidente dell’A.S.D. Pro Calcio del 09.11.10 rimesso per il tramite del Comitato Regionale Lazio della Lega Nazionale Dilettanti, disponeva il deferimento innanzi alla Commissione Disciplinare Territoriale del calciatore Lorenzo Nardoni per violazione dell’art.1, I comma C.G.S., in relazione all’art. 92 NOIF per aver disputato allenamenti con la A.S.D. Rio Ceccano malgrado fosse tesserato con l’A.S.D. Pro Calcio e senza autorizzazione di quest’ultima.
I sigg. Massimo Carlini ed Angelo Macciomei, rispettivamente Presidente e direttore generale dell’A.S.D. Rio Ceccano, per violazione dell’art.1 C.G.S. per aver permesso al calciatore Lorenzo Nardoni di allenarsi con la propria Società sebbene fosse tesserato con la A.S.D. Pro Calcio e senza autorizzazione di quest’ultima.
Seguiva, infine, il deferimento della Società A.S.D. Rio Ceccano per violazione dell’art.4 per la condotta dei propri tesserati.
Fissata l’udienza del 12 maggio 2011, per la procura Federale presenziava l’avv. Manca, per il calciatore deferito l’avv. De Simone; nessuno compariva né venivano prodotte memorie difensive per gli altri deferiti.
La Procura insisteva per la dichiarazione di responsabilità dei deferiti, chiedendo le seguenti condanne: due mesi di squalifica per il calciatore Nardoni; sei mesi di inibizione per il Presidente Carlini; 4 mesi di inibizione per il direttore generale Macciomei; ammenda di € 1.000 per la Società.
L’avv. De Simone, riportandosi alla propria memoria difensiva depositata in atti, ribadiva che gli allenamenti in questione erano stati preventivamente concordati tra il padre del calciatore ed il presidente della Pro Calcio il quale, su espressa richiesta del genitore avrebbe di fatto ed immediatamente “svincolato” il calciatore, rinviando al successivo mese di dicembre la formalizzazione dell’atto. L’Avv. De Simone, pertanto, concludeva per il proscioglimento del proprio assistito..
La Commissione si riservava.
Dalla lettura degli atti prodotti in istruttoria, si evince che la responsabilità dei deferiti, è provata per i fatti così come contestati. Traspare evidente anche la pericolosità della condotta della Società, che ha consentito la partecipazione ad allenamenti di un calciatore appartenente ad altro sodalizio, non tenendo conto delle conseguenze che ne sarebbero potute derivare soprattutto in ordine alla sicurezza fisica del ragazzo.
Tanto premesso, questa Commissione, riconosciuta la responsabilità delle persone implicate e valutati tutti gli aspetti del caso
DELIBERA
Di squalificare il calciatore LORENZO NARDONI per mesi 2;
di inibire il Presidente CARLINI MASSIMO e il dirigente MACCIOMEI ANGELO rispettivamente per 4 mesi e 3 mesi;
di comminare alla Società RIO CECCANO l’ammenda di euro 500,00.
Le sanzioni comminate decorrono dal primo giorno successivo a quello della ricezione della presente decisione.
Si manda alla Segreteria del Comitato Regionale Lazio per le comunicazioni di rito agli interessati.
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