COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 164 del 23/06/2011 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEL SIG. MOSELLI MARCELLO PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 E ART. 8 COMMA 15 DEL C.G.S. E DELLA SOCIETA’ A.S.D. BELLEGRA AI SENSI DELL’ART. 4 COMMA 1 DEL C.G.S.

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it - www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 164 del 23/06/2011 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEL SIG. MOSELLI MARCELLO PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 E ART. 8 COMMA 15 DEL C.G.S. E DELLA SOCIETA’ A.S.D. BELLEGRA AI SENSI DELL’ART. 4 COMMA 1 DEL C.G.S. Il Presidente del Comitato Regionale Lazio ha trasmesso, con nota dell’ 11 febbraio 2011, alla Procura Federale gli atti relativi alla mancata ottemperanza, da parte della Società BELLEGRA della delibera di cui al C.U. N. 3 del 13.11.2010 del Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Dilettanti di corrispondere al Sig DERME STEFANO la somma di € 4.000 a saldo degli accordi economici disputati con la Società BELLEGRA. L’incaricato della Procura Federale, dopo gli accertamenti di rito, in cui ha rilevato che l’allenatore DERME STEFANO ha sottoscritto un accordo economico con la Società BELLEGRA di € 4.000 regolarmente depositato presso la F.I.G.C., senza avere al riguardo percepito nulla e che trascorsi più di 30 giorni, decorrenti dalla comunicazione, concessi alla parte soccombente, per effettuare il pagamento in questione, non risultava ancora essere stato onorato, violando il contenuto della delibera del Collegio Arbitrale. La Procura ha ritenuto, in considerazione dei comportamenti sopra descritti, che siano state violate le norme indicate in titolo, ascrivibili al Sig. MOSELLI FRANCESCO ed alla Società BELLEGRA e per tali motivi li ha deferiti a questa Commissione Disciplinare Territoriale. La Commissione Disciplinare ricevuto il deferimento, fissava la riunione per la discussione, a cui era presente il Rappresentante della Procura. Nessuno compariva per i deferiti né pervenivano deduzioni difensive. Nella riunione, la Procura richiedeva l’affermazione di responsabilità dei deferiti e richiedeva per la Società BELLEGRA 2 punti di penalizzazione da scontare nella prossima stagione sportiva e per il Presidente MOSELLI MARCELLO l’inibizione per mesi 6. La Commissione Disciplinare ritiene innanzitutto che i fatti ascritti siano documentalmente provati e concretizzino le violazioni contestate e non avendo alcunché da obiettare alle richieste formulate dall’Organo Requirente, ritiene le stesse del tutto congrue, in relazione al comportamento tenuto nella circostanza ed in altro caso analogo dal Presidente della Società BELLEGRA, Sig. MOSELLI MARCELLO. Tutto ciò premesso la Commissione Disciplinare DELIBERA Di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni ascritte e per l’effetto di irrogare le seguenti sanzioni: alla Società BELLEGRA 1 punto di penalizzazione da scontare nella prossima stag. Sportiva e al Presidente Sig. MOSELLI MARCELLO l’inibizione mesi 6. Le sanzioni comminate decorrono dal primo giorno successivo a quello della ricezione della presente decisione. Si manda alla Segreteria del Comitato Regionale Lazio per le comunicazioni di rito agli interessati.
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