COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 164 del 23/06/2011 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEL CALCIATORE UMBRO MARCO E DEL PRESIDENTE DELLA SOCIETA’ CORCHIANO GALLESE SIG. GIUSEPPE FIASCHETTI PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 COMMA 1 E 10 COMMI 2 E 6 DEL C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 40 COMMA 4 DELLE NOIF, NONCHE’ DEL SIG. AGOSTINO FERRAMONDO PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 E 10 COMMI 2 E 6 C.G.S. NNCHE’ DEL SIG. AGOSTINO FERRAMONDO PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 E 10 COMMI 2 E 6 C.G.S. DELLA SOCIETA’ U.S.D. CORCHIANO GALLESE CALCIO AI SENSI DELL’ART. 4 COMMI 1 E 2 C.G.S. E DELLA SOCIETA’ A.S.D. VIS SEZZE SETINA AI SENSI DELL’ART. 4 COMMA 2 C.G.S.

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it - www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 164 del 23/06/2011 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEL CALCIATORE UMBRO MARCO E DEL PRESIDENTE DELLA SOCIETA’ CORCHIANO GALLESE SIG. GIUSEPPE FIASCHETTI PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 COMMA 1 E 10 COMMI 2 E 6 DEL C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 40 COMMA 4 DELLE NOIF, NONCHE’ DEL SIG. AGOSTINO FERRAMONDO PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 E 10 COMMI 2 E 6 C.G.S. NNCHE’ DEL SIG. AGOSTINO FERRAMONDO PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 E 10 COMMI 2 E 6 C.G.S. DELLA SOCIETA’ U.S.D. CORCHIANO GALLESE CALCIO AI SENSI DELL’ART. 4 COMMI 1 E 2 C.G.S. E DELLA SOCIETA’ A.S.D. VIS SEZZE SETINA AI SENSI DELL’ART. 4 COMMA 2 C.G.S. Il Presidente del Comitato Regionale Lazio con nota dell’11.11.2010 ha trasmesso, per gli accertamenti di rito, alla Procura Federale la documentazione attestante la presunta violazione delle Norme Federali relative al tesseramento del calciatore MARCO UMBRO ed al suo impiego, in posizione irregolare, perché tesserato con altra Società, nelle fila della U.S.D. CORCHIANO GALLESE, in gare del Campionato di Promozione, nella corrente stagione sportiva. Il collaboratore della Procura Federale, esaminata la documentazione, ha rilevato che la Società CORCHIANO in data 11.9.2010 ha trasmesso la richiesta di tesseramento regolarmente sottoscritta dal Presidente e dal calciatore, risultando però il calciatore UMBRO tesserato per la società VIS SEZZE SETINA a far data dal 31.10.2009. Tale anomalia veniva comunicata dal Comitato Regionale Lazio con nota del 23.9.2010 per cui il tesseramento veniva dichiarato nullo. Il predetto calciatore ha partecipato quindi illegittimamente alle gare FORTITUDO NEPI – CORCHIANO GALLESE del 12.9.2010 e CORCHIANO GALLESE – VIGOR ACQUAPENDENTE del 19.9.2010, in quanto ancora tesserato con la Società VIS SEZZE SETINA. Rileva, altresì, l’incaricato della Procura Federale che le distinte delle gare in questione sono state sottoscritte dal Sig. AGOSTINO FERRAMONDO. Ed è per i motivi sopraesposti che la Procura Federale ha deferito a questa Commissione i tesserati e le società indicate in titolo, per le violazioni loro ascritte. La Commissione Disciplinare ha fissato la riunione per la discussione del deferimento ed ha assegnato alle parti il termine per il deposito di memorie difensive. La Società CORCHIANO oltre ad inviare una apposita nota difensive, si è presentata unitamente al calciatore UMBRO e dei Dirigenti FERRAMONDO e PROIETTI. Gli stessi dichiarano di aver spedito al Comitato il modello 32bis e di aver considerato quindi automaticamente svincolato il predetto calciatore, in considerazione che lo stesso aveva superato i 26 anni di età. A segnalazione pervenuta il calciatore non è stato più utilizzato, ed alla riapertura dei tesseramenti nel mese di dicembre 2010, è stata regolarizzata la posizione dell’UMBRO. Il calciatore, a sua volta, dichiara di aver ricevuto assicurazione della società SEZZE SETINA e quindi di aver agito in completa buona fede. Nella riunione il Rappresentante della Procura Federale ha concluso con l’affermazione di responsabilità dei deferiti chiedendo, in applicazione dell’art. 10 comma 6 del C.G.S., per il calciatore UMBRO MARCO la squalifica per 2 anni per il presidente della Società CORCHIANO GALLESE, Sig. GIUSEPPE FIASCHETTI l’inibizione per 3 mesi e per il Dirigente accompagnatore AGOSTINO FERRAMONDO l’inibizione per anni 2 nonché l’ammenda di € 1.000,00 e 2 punti di penalizzazione per la Società CORCHIANO GALLESE da scontare nella prossima stagione sportiva e l’ammenda di € 400, 00 per la Società VIS SEZZE SETINA. La Commissione Disciplinare ritiene innanzitutto che i fatti ascritti siano documentalmente provati e concretizzino le violazioni contestate rispettivamente ad esclusione per le più volte esposte motivazioni di quella dell’articolo 10 comma 6 che si applica esclusivamente ai tesseramenti e trasferimenti di calciatori extracomunitari ottenute con la fraudolenta alterazione dello status di cittadinanza e con l’utilizzazione di tali soggetti che comunque non abbiano titolo a prendere parte alla gara. Va quindi fissata la sanzione per i deferiti ed, in tal senso, la Commissione non può che ribadire come, a differenza di quanto costantemente richiesto dall’Organo requirente, non si possa pervenire all’automatica sanzione di un punto in classifica per ogni gara giocata dal calciatore in posizione irregolare ed alla squalifica od inibizione per due anni per i tesserati deferiti. Riguardo la sanzione ai tesserati, come si è già detto, non si applica il minimo edittale di due anni come previsto dall’articolo 10 comma 6, e la sanzione va adeguata, come in tutti gli altri casi, al grado di intensità del dolo o della colpa che emergono in ogni specifico caso. Anche per quanto riguarda la sanzione a carico della società si deve avere riguardo ad almeno tre elementi: a) la pluralità delle violazioni, sia in termini soggettivi, calciatori in posizione irregolare impegnati, sia oggetti, gare a cui hanno partecipato il od i calciatori in posizione irregolare; b) grado di intensità del dolo o della colpa, sia della società che del presidente che del calciatore, in presenza di conclamati elementi di fraudolenza o di grave colpa in vigilando ovvero di una colpa minima indotta da circostanze che potevano effettivamente indurre in errore i richiedenti il tesseramento o gli utilizzatori del calciatore squalificato; c) risultati conseguiti nelle gare irregolari, differenziando la sanzione a secondo dei punti effettivamente conseguiti negli incontri. Nel caso di specie vi è da osservare che il comportamento della Società CORCHIANO GALLESE appare caratterizzato da colpa e che nelle due gare in questione, la Società conseguì un risultato di parità ed una sconfitta. Va quindi irrogata la sanzione della penalizzazione e dell’ammenda alla Società CORCHIANO GALLESE che in forza delle considerazioni che precedono, può essere confermato 1 punto di penalizzazione da scontare nella prossima stagione sportiva ed € 1.000 di ammenda, mentre all’accompagnatore AGOSTINO FERRAMONDO va applicata la sanzione dell’inibizione di giorni 15. Al calciatore UMBRO MARCO andrà applicata la sanzione della squalifica per 2 gare ad alla Società VIS SEZZE SETINA andrà invece applicata la sanzione dell’ammenda di € 100, stante la responsabilità oggettiva per il comportamento del proprio calciatore. Tutto ciò premesso la Commissione Disciplinare DELIBERA Di affermare la responsabilità di tutti i soggetti deferiti per le violazioni loro ascritte, ad esclusione di quella prevista dall’art. 10 comma 6 del C.G.S. e per l’effetto di irrogare le seguenti sanzioni: alla Società CORCHIANO GALLESE la penalizzazione di 1 punto in classifica da scontare nella prossima stagione sportiva ed € 1.000 di ammenda al dirigente accompagnatore AGOSTINO FERRAMONDO l’inibizione di giorni 15; al calciatore UMBRO MARCO la squalifica per 2 gare; alla Società VIS SEZZE SETINA l’ammenda di € 100 Le sanzioni comminate decorrono dal primo giorno successivo a quello della ricezione della presente decisione. Si manda alla Segreteria del Comitato Regionale Lazio per le comunicazioni di rito agli interessati.
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