COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 164 del 23/06/2011 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEL SIG. CENTRA MAUNELE PRESIDENTE DELLA A.S.D. ALBERONE CALCIO PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 DEL C.G.S IN RELAZIONE ALL’ART. 91 DELLE NOIF E DELLA SOCIETA’ A.S.D. ALBERONE CALCIO PER VIOLAZIONE DELL’ART. 4 COMMA 1 C.G.S.

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it - www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 164 del 23/06/2011 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEL SIG. CENTRA MAUNELE PRESIDENTE DELLA A.S.D. ALBERONE CALCIO PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 DEL C.G.S IN RELAZIONE ALL’ART. 91 DELLE NOIF E DELLA SOCIETA’ A.S.D. ALBERONE CALCIO PER VIOLAZIONE DELL’ART. 4 COMMA 1 C.G.S. La Procura Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione Disciplinare Territoriale, con nota del 6.5.2011, il Sig. CENTRA MANUELE Presidente della A.S.D. ALBERONE CALCIO e la Società da Lui presieduta per le violazioni ascritte ed indicate in oggetto. Dall’attività istruttoria condotta dall’incaricato della Procura Federale è emerso, senza il benché minimo dubbio, che a far tempo dall’8.11.2010 il calciatore REALI ANDREA, allora tesserato per la A.S.D. ALBERONE CALCIO, e poi svincolato nel dicembre 2010, è stato allontanato dalla squadra, non essendogli stato più consentito neppure di partecipare agli allenamenti, per unilaterale decisione del Presidente della Società Sig. CENTRA EMANUELE. Ciò, secondo l’Organo Inquirente, non è dipeso da causa imputabile al giocatore, ma da una scelta del Presidente, non giustificata né da motivazioni di ordine tecnico, né da pretese incomprensioni fra il calciatore e l’allenatore con cui i rapporti sono stati sempre buoni. Probabilmente tale determinazione è dovuta a dissapori insorti a seguito della mancata sottoscrizione da parte del CENTRA, dell’accordo per il rimborso spese da corrispondere al REALI; nessuna prova è stata raggiunta poi per quanto riguarda le pretese minacce. Da tutto quanto sopra esposto, la Procura Federale ha ritenuto di considerare il comportamento del CENTRA un illecito disciplinare, per aver violato in tal modo la norma di cui all’art. 1 comma 1 del C.G.S., in relazione all’art. 91 delle NOIF, in quanto ha impedito immotivatamente ad un proprio calciatore di partecipare agli allenamenti e, conseguentemente, la Società ALBERONE CALCIO per rispondere a titolo di responsabilità diretta ex art. 4 comma 1 del C.G.S., per gli illeciti disciplinari ascritti al proprio Presidente. La Commissione Disciplinare Territoriale ha ricevuto il deferimento ed ha fissato l’udienza di discussione alla quale partecipava il solo rappresentante della Procura Federale. La Società ALBERONE CALCIO, nella persona del Presidente CENTRA ha inviato delle deduzioni a difesa, nelle quali evidenzia che il risentimento del calciatore REALI è scaturito esclusivamente per il fatto che è stato escluso dalla squadra dei titolari e che in occasione della partita contro l’ATLETICO MONTEPORZIO si è alzato dalla panchina e se ne è andato arbitrariamente. Il Presidente CENTRA ha anche tentato un avvicinamento del calciatore che ha affidato ad un legale di fiducia la questione, rimanendo però nella sua posizione di intransigenza, anche dopo l’intervento di altro legale, amico comune con il calciatore. Contesta quindi il CENTRA il deferimento attribuitogli dalla Procura in applicazione dell’art. 91 delle NOIF. In tale sede la Procura Federale preso atto delle deduzioni difensive ha insistito per l’affermazione di responsabilità del deferito chiedendo 2 mesi di inibizione per il Presidente CENTRA MANUEL e l’ammenda di € 200 alla Società ALBERONE CALCIO. Questa Commissione ha ritenuto che i fatti ascritti sono documentalmente provati e concretizzano le violazioni contestate ed ha considerato le sanzioni richieste dalla Procura Federale del tutto congrue, rispetto alle violazioni ascritte la Presidente CENTRA ed alla Società dallo stesso presieduta. Tanto premesso, questa Commissione DELIBERA Di affermare la responsabilità del soggetto deferito e per l’effetto di irrogare le seguenti sanzioni: al Presidente CENTRA MANUELE l’inibizione per mesi 2; alla Società ALBERONE l’ammenda di € 200. Le sanzioni comminate decorrono dal primo giorno successivo a quello della ricezione della presente decisione. Si manda alla Segreteria del Comitato Regionale Lazio per le comunicazioni di rito agli interessati.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it