COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 163 del 16/06/2011 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DEL CALCIATORE TESSICINI DIEGO (COMUNALE DIL. FOGLIANESE) AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 8 GARE A PROPRIO CARICO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 152 DEL 1°.6.2011 (Gara: CECCHINA AL.PA – COM. DIL. FOGLIANESE del 29.5.2011 – Play Out Eccellenza)
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it - www.crlazio.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 163 del 16/06/2011
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO DEL CALCIATORE TESSICINI DIEGO (COMUNALE DIL. FOGLIANESE) AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 8 GARE A PROPRIO CARICO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 152 DEL 1°.6.2011
(Gara: CECCHINA AL.PA – COM. DIL. FOGLIANESE del 29.5.2011 – Play Out Eccellenza)
La Commissione Disciplinare
Visto il reclamo in epigrafe;
esaminati gli atti ufficiali;
considerato che le argomentazioni addotte dalla reclamante a sostegno della invocata riduzione della sanzione, possono ritenersi parzialmente assumibili;
avuto riguardo alla circostanza che in effetti la spinta nei confronti dell’arbitro si è verificata nel corso di una protesta collettiva a fine gara non determinando alcuna conseguenza per l’arbitro stesso, si ritiene di poter parzialmente ridurre la sanzione, anche per rapportarla a quella abitualmente irrogate dagli organi di Giustizia Sportiva per casi analoghi.
Tanto premesso, questa Commissione
DELIBERA
Di accogliere il reclamo avanzato dal calciatore TESSICINI DIEGO e, per l’effetto, di ridurre la squalifica da 8 gare a 6 gare effettive.
La tassa reclamo va restituita.
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