COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 164 del 23/06/2011 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ ROMANINA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 30/4/2014 A CARICO DELL’ALLENATORE DI VITTORIO EMANUELE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 67 C5 SGS DEL ( Gara: Romanina – Il Ponte del 27/4/11 – Campionato ALLIEVI C5 – RM – PLAY OFF)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it - www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 164 del 23/06/2011 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA' ROMANINA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 30/4/2014 A CARICO DELL'ALLENATORE DI VITTORIO EMANUELE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 67 C5 SGS DEL ( Gara: Romanina – Il Ponte del 27/4/11 - Campionato ALLIEVI C5 - RM – PLAY OFF) La Commissione Disciplinare; 1. visto il reclamo in epigrafe; 2. esaminati gli atti ufficiali; 3. ascoltata, come da richiesta, la Società interessata, osserva: La reclamante riconosce che l'Allenatore Di Vittorio abbia inveito e protestato nei confronti dell'Arbitro in maniera veemente, ma ha escluso che lo stesso abbia poi colpito il Direttore di gara con un calcio. Si è quindi chiesta una riduzione della sanzione, ritenuta eccessiva rispetto all'entità dei fatti. Ascoltato in sede di supplemento, l'Arbitro ha riferito che, dopo essere stato allontanato dal terreno di gioco al 24° s.t., l'Allenatore Di Vittorio gli aveva rivolto insulti e pesanti minacce; offese che aveva poi reiterato fuori dal campo, per tutta la durata dell'incontro. L'Arbitro ha inoltre precisato che, al termine della gara, mentre abbandonava il terreno di gioco il Di Vittorio, che si trovava nei pressi del cancello, lo aveva nuovamente minacciato e insultato, affiancandolo per alcuni metri mentre si dirigeva verso gli spogliatoi. Subito dopo aver superato lo stesso Allenatore, l'Arbitro aveva avvertito un calcio al fondo schiena e, giratosi immediatamente aveva riconosciuto quale autore del gesto lo stesso Di Vittorio, essendo questi l'unica persona a lui vicino, e trovandosi le altre persone a diversi metri di distanza. Il Direttore di gara ha precisato che il calcio non gli aveva causato alcuna conseguenza, né dolore, ma soltanto “la sensazione dell'impatto” sulla parte del corpo colpita. L'Arbitro ha infine precisato che, prima di poter chiudere a chiave la porta dello spogliatoio, il Di Vittorio con prepotenza aveva aperto la porta stessa, rivolgendogli minacce ed intimandogli di non riportare l'episodio del calcio nel referto arbitrale. Alla luce delle dichiarazioni rese dall'Arbitro, risulta quindi comprovata la sussistenza del grave gesto compiuto dall'Allenatore Di Vittorio; ribadita l'intollerabilità del suo comportamento, si ritiene tuttavia di rivisitare parzialmente la sanzione, dal momento che lo stesso gesto - considerate le sue modalità ed il fatto che esso non ha causato alcuna conseguenza, né dolore - può essere considerato piuttosto un gesto di disprezzo, che un atto di effettiva violenza. Tutto ciò premesso e ritenuto DELIBERA di accogliere il reclamo e, per l'effetto, riduce la squalifica a carico dell'Allenatore DI VITTORIO EMANULELE dal 30 aprile 2014 al 31 dicembre 2012. La tassa di reclamo va restituita.
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