COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 164 del 23/06/2011 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA A.S.D. ATLETICO TIVOLI AVVERSO LA SQUALIFICA SINO AL 31.3.2016 COMMINATA DAL GIUDICE SPORTIVO CON IL COMUNICATO UFFICIALE N. 59 DEL 21.4.2011 NEI CONFRONTI DEL CALCIATORE PIERANGELI FABIO (Gara: SPORTING TIVOLI – VIGOR MELLIS del 17.4.2011 – Campionato III Categoria Under 21)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it - www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 164 del 23/06/2011 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA A.S.D. ATLETICO TIVOLI AVVERSO LA SQUALIFICA SINO AL 31.3.2016 COMMINATA DAL GIUDICE SPORTIVO CON IL COMUNICATO UFFICIALE N. 59 DEL 21.4.2011 NEI CONFRONTI DEL CALCIATORE PIERANGELI FABIO (Gara: SPORTING TIVOLI – VIGOR MELLIS del 17.4.2011 – Campionato III Categoria Under 21) La Commissione Disciplinare, visto il reclamo in epigrafe ed esaminati gli atti ufficiali, osserva: in premessa, va evidenziato che il provvedimento in parola è stato adottato in quanto al termine della gara SPORTING TIVOLI – VIGOR MELLIS, il calciatore PIERANGELI già in posizione di squalifica in relazione ad altra gara, mentre l’arbitro di detto incontro si apprestava ad uscire dall’impianto, apriva lo sportello della sua autovettura, e dopo avergli rivolto ingiurie e minacce, lo colpiva con un violento calcio ad una spalla procurandogli forte dolore e costringendolo a successive cure ospedaliere. Avverso a tale provvedimento ha avanzato ricorso la Società A.S.D. ATLETICO TIVOLI, cui il PIERANGELI risulta tesserato, affermando di aver appreso, con molta sorpresa, la notizia circa tale episodio e lo contesta per le seguenti ragioni: - il PIERANGELI non era presente all’incontro né nelle zone circostanti. - L’arbitro, dopo l’accaduto, alla presenza di testimoni e delle Forze dell’Ordine, ha dichiarato di non aver riconosciuto nessuno e di sentirsi confuso; - L’arbitro, si è recato al Pronto Soccorso di un ospedale romano, soltanto nella mattinata successiva con un referto che non chiarisce la natura precisa del danno fisico, con ciò rendendo evidente la inesistenza o quasi del danno stesso. Infatti, in caso di reale gravità, avrebbe potuto recarsi, immediatamente dopo il fatto, presso l’ospedale di Tivoli, distante dal campo circa 300 metri. Aggiunge inoltre la Società che – pur ribadendo l’assenza del PIERANGELI dal luogo dell’episodio – sussistono perplessità circa le circostanze che hanno consentito all’arbitro di riconoscere un calciatore espulso in una partita, giocata in notturna, sotto una fitta pioggia e per di più da oltre 2 mesi. Nell’evidenziare che, nel giorno di cui trattasi nel provvedimento contestato, non era presso l’impianto prevista alcuna gara dell’A.S.D. ATLETICO TIVOLI e che nessun giocatore era ivi presente, la Società stessa richiede la totale cancellazione della squalifica. Questa Commissione, alla luce della peculiarità della vicenda, ha provveduto a convocare l’arbitro della gara. In un lungo e dettagliato racconto, questi ha ripercorso ogni fase dell’episodio, spiegando in maniera puntuale, le contestazioni che la Società aveva esposto nel reclamo. Ovviamente l’approfondimento ha riguardato soprattutto l’aspetto relativo al riconoscimento ed in tale frangente il Direttore di gara ha evidenziato come questo sia stato facilitato proprio dal comportamento e dalle parole del PIERANGELI che, appena prima di aprire lo sportello della autovettura, di sferrare il calcio e poi dileguarsi, rivolgendosi all’arbitro, gli ha detto “Ti ricordi di me, sono quello del Tivoli e subito dopo, rivolgendosi ad un amico li presente ha aggiunto, unitamente ad epiteti minacciosi: e’ quello che mi ha fatto dare 2 mesi di squalifica”. Di contro assumono rilevanza, i momenti in cui l’arbitro, tornato a casa, sulla base delle indicazioni precise fornitegli dal PIERANGELI e sulla base di una progressiva concretizzazione del ricordo del volto del calciatore, avvenuta durante il percorso di ritorno, riceveva conferma circa l’identità dello stesso effettuando un controllo della lista dei calciatori, conservata a casa, partecipanti all’incontro in cui aveva espulso il suddetto atleta. L’insieme di tali eventi gli ha consentito di giungere al definitivo accertamento dell’identità dell’aggressore. Alla luce della chiarezza e precisione dei contenuti delle refertazioni arbitrali – come noto – fonte preminente di prova, emerge la convinzione che non sussistono dubbi circa la dinamica degli accadimenti, ma soprattutto circa la modalità con cui il PIERANGELI è stato riconosciuto quale autore dell’episodio. Peraltro, per ulteriore e tranquillante elemento di verifica, l’arbitro ha riconosciuto tra ben 12 cartellini di calciatori della Società SPORTING TIVOLI, opportunamente criptati, senza alcuna esitazione, la fotografia del calciatore FABIO PIERANGELI come autore del gesto. Pertanto, le argomentazioni al riguardo, espresse dalla Società reclamante non possono essere assunte come valide. Ulteriore approfondimento è stato dedicato alla parte relativa agli effetti del calcio sferrato dal calciatore all’arbitro e in proposito si è potuto rilevare che, in virtù della pronta ritrazione del volto da parte di quest’ultimo, l’azione violenta non abbia determinato fortunatamente gravi conseguenze. Per la qual cosa, censurando severamente il deprecabile e sconsiderato comportamento del PIERANGELI, si reputa che la sanzione possa essere dimensionata entro limiti di minore entità, rapportandola ai criteri adottati dal questa Commissione per casi analoghi. Tutto ciò premesso, questo Organo Giudicante DELIBERA Di accogliere parzialmente il reclamo della A.S.D. ATLETICO TIVOLI e, per l’effetto, riduce la squalifica nei confronti del calciatore PIERANGELI FABIO dal 31.3.2016 al 31.10.2014. La tassa reclamo va restituita.
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