COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 96 del 22/12/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO S.S.D. SETTEMPEDA avverso sanzione pecuniaria merito gara Settempeda – Pievebovigliana, del 27.11.2010 – Campionato Regionale di Seconda Categoria, girone “F” – Com. Uff. n. 78 del 1.12.2010.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 96 del 22/12/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO S.S.D. SETTEMPEDA avverso sanzione pecuniaria merito gara Settempeda – Pievebovigliana, del 27.11.2010 – Campionato Regionale di Seconda Categoria, girone “F” – Com. Uff. n. 78 del 1.12.2010. Il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, applicava alla S.S.D. Settempeda la sanzione dell’ammenda di € 400,00 per il comportamento ascritto ai propri sostenitori, nel corso della gara, nei confronti di tesserati della squadra avversaria e per avere lanciato due fumogeni nella pista ai bordi del terreno di gioco. Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo la S.S.D. Settempeda, deducendo la riconducibilità dei comportamenti sanzionati ad uno spirito sportivo “sano” di ogni tifoso e chiedendo, anche avanti questa Commissione, l’annullamento ovvero la riduzione della sanzione impugnata. Sentito a chiarimenti, l’arbitro ha ulteriormente confermato, da parte dei sostenitori locali, il lancio di due fumogeni sulla pista adiacente il terreno di gioco, il lancio di sassolini verso la panchina della squadra avversaria e verso un giocatore che, apprestandosi a recuperare il pallone, si era avvicinato alla rete di recinzione. Precisava di non avere visto gli sputi che, a dire del giocatore, gli sarebbero stati lanciati sia pur senza colpirlo. Motivi della decisione La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali di gara, sentito l’arbitro e la reclamante, udito in camera di consiglio il Giudice relatore, reputa che il proposto gravame possa essere accolto solo in parte. I fatti ascritti ai sostenitori dell’odierna reclamante risultano confermati, sia pur con la precisazione in ordine agli sputi. Il 3° comma dell’art. 4 del Codice di giustizia sportiva stabilisce che le società rispondono oggettivamente del comportamento dei propri sostenitori, sia sul proprio campo sia su quello delle società avversarie. Tale responsabilità della Società consegue in termini automatici e legali a quella dei sostenitori e non può, quindi, essere in nessun caso elusa, ma solo misurata e graduata nei suoi limiti sanzionatori quantitativi. Ne deriva una riduzione della sanzione pecuniaria impugnata alla luce delle dichiarazioni del direttore di gara nell’espletata istruttoria, dei parametri sanzionatori costantemente seguiti da questo Collegio e tenuto conto altresì della categoria di appartenenza della Società. P.Q.M. la Commissione, accoglie il gravame come sopra proposto dalla S.S.D. Settempeda e, per l’effetto, riduce la sanzione dell’ammenda ad € 150,00 (centocinquanta/00). Ordina restituirsi la tassa reclamo.
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