COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 96 del 22/12/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.S.D. VILLA SAN MARTINO avverso sanzione merito gara Sammartinese – Villa San Martino, del 27.11.2010 – Campionato Regionale di Seconda Categoria, girone “B” – Com. Uff. n. 78 del 1.12.2010.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 96 del 22/12/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.S.D. VILLA SAN MARTINO avverso sanzione merito gara Sammartinese – Villa San Martino, del 27.11.2010 – Campionato Regionale di Seconda Categoria, girone “B” – Com. Uff. n. 78 del 1.12.2010. Il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, applicava al calciatore Brunori Marco, asseritamente tesserato per la reclamante, la sanzione della squalifica per quattro gare effettive per comportamento gravemente offensivo ed intimidatorio nei confronti dell’arbitro a fine gara. Avverso tale sanzione ha proposto rituale reclamo l’A.S.D. Villa San Martino, lamentandone l’eccessività e chiedendone una congrua riduzione, in considerazione che, aldilà di alcune deprecabili offese da parte dei propri tesserati, non vi alcun contatto fisico con l’arbitro. Sentito a chiarimenti, l’arbitro ha ulteriormente confermato che il Brunori, a fine gara, lo raggiunse e, impedendone l’incedere, lo insultò e minacciò, portando altresì il proprio viso di fronte al suo ed urtandolo sul naso con il proprio. Motivi della decisione La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali di gara, sentito l’arbitro, udito in camera di consiglio il Giudice relatore, reputa che il proposto gravame non possa essere accolto. La Commissione ritiene che la condotta del Brunori sia stata offensiva, minacciosa ed irriguardosa nei confronti del direttore di gara, soprattutto sotto il profilo del suo rilevante significato simbolico, come tale censurabile, ma, nel contempo, priva di quei requisiti che caratterizzano e qualificano l’azione violenta. La sanzione, rapportata alle risultanze in atti, si appalesa congrua ed adeguata e della stessa deve essere data conferma. P.Q.M. la Commissione respinge il reclamo come sopra proposto dall’A.S.D. Villa San Martino ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
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