COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 88 del 15/12/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.S.D. CITTA’ DI CASTEL DI LAMA avverso sanzioni merito gara Città di Castel di Lama – Villa San Giuseppe, del 23.11.2010 – Coppa Marche di Terza Categoria, girone 1 – Com. Uff. n. 40 del 1.12.2010 della Delegazione Provinciale di Ascoli Piceno.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 88 del 15/12/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.S.D. CITTA’ DI CASTEL DI LAMA avverso sanzioni merito gara Città di Castel di Lama – Villa San Giuseppe, del 23.11.2010 – Coppa Marche di Terza Categoria, girone 1 - Com. Uff. n. 40 del 1.12.2010 della Delegazione Provinciale di Ascoli Piceno. Il Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Ascoli Piceno, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, infliggeva al tecnico Simonetti Alvaro, asseritamene tesserato per la reclamante, la sanzione della squalifica fino al 26 gennaio 2011 per il comportamento offensivo e minaccioso da questi tenuto, nel corso ed al termine della gara, nei confronti dell’arbitro. Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo l’A.S.D. Città di Castel di Lama, chiedendo la riduzione della squalifica inflitta al proprio tesserato, in quanto questi si sarebbe limitato a protestare in modo magari sgarbato nei confronti dell’ufficiale di gara, senza tuttavia mai minacciarlo, di talchè la sanzione inflitta apparirebbe di entità sproporzionata rispetto alla gravità dei fatti ascrivibili al Simonetti. Sentito a chiarimenti, l’arbitro ha precisato di avere allontanato l’allenatore Simonetti per essere questi entrato sul terreno di gioco ed averlo insultato, continuando in tale condotta mentre usciva ed anche successivamente dalle tribune. Alla fine del primo tempo, fece rientro nello spazio antistante gli spogliatoi e, allorché gli passò vicino, lo minacciò. LA COMMISSIONE • letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; • ascoltato l’arbitro; • udito in camera di consiglio il Giudice relatore; • ritenuta provata la responsabilità dell’allenatore Simonetti in ordine alle violazioni ascrittegli, la cui condotta appare particolarmente riprovevole, proprio perché tenuta da un soggetto che, per la sua personalità ed il ruolo rivestito, è tenuto sempre a mantenere i valori di correttezza e probità, anche come modello di comportamento per i calciatori da lui diretti; • ritenute infondate le censure della reclamante relative alla pretesa violazione del principio di congruità, risultando la correttezza dell’interpretazione regolamentare offerta dalla delibera impugnata. P.Q.M. respinge il reclamo come innanzi proposto dall’A.S.D. Città di Castel di Lama ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
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