COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 88 del 15/12/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO S.S. OLIMPIA avverso sanzioni merito gara Olimpia – San Marcello, del 27.11.2010 – Campionato Regionale di Prima Categoria, girone “B” – Com. Uff. n. 78 del 1.12.2010.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 88 del 15/12/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO S.S. OLIMPIA avverso sanzioni merito gara Olimpia – San Marcello, del 27.11.2010 – Campionato Regionale di Prima Categoria, girone “B” - Com. Uff. n. 78 del 1.12.2010. Il Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, tra le altre, applicava le seguenti sanzioni: - squalifica per tre gare effettive al calciatore Cerioni Diego, asseritamene tesserato per la reclamante, per comportamento irriguardoso, durante ed al termine dell’incontro, nei confronti dell’arbitro; - inibizione fino al 30 giugno 2011 al sig. Cerioni Euro, presidente della S.S. Olimpia, nell’occasione non in distinta, per reiterato comportamento offensivo e minaccioso nei confronti dell’ufficiale di gara, durante l’intervallo, entrando nello spogliatoio dell’arbitro, ed al termine dell’incontro. Avverso tali decisioni ha proposto rituale reclamo la S.S. Olimpia, chiedendo una congrua riduzione delle sanzioni impugnate. A dire della reclamante: - il calciatore Cerioni, dopo essere stato espulso per una frase offensiva rivolta all’arbitro, fu condotto negli spogliatoi e, quindi, i due non si incrociarono più; - il Cerioni Euro, presidente della Società, nell’intervallo dell’incontro, entrò indebitamente nello spogliatoio dell’arbitro per protestare nei suoi confronti ed esortarlo ad una maggiore concentrazione, ma senza offenderlo né minacciarlo. Una volta tornato in tribuna, lo stesso non proferì parola alcuna contro il direttore di gara. LA COMMISSIONE • letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; • udito in camera di consiglio il Giudice relatore; • ritenuto il calciatore Cerioni Diego colpevole delle violazioni ascrittegli, per avere, dopo essere stato espulso per comportamento irriguardoso nei confronti dell’arbitro, reiterato in tale condotta anche al termine dell’incontro; • ritenuto che la condotta del sig. Cerioni Euro, entrato abusivamente nello spogliatoio riservato all’arbitro, si estrinsecò sostanzialmente in una smodata e reiterata protesta, priva tuttavia di concrete minacce nei confronti del direttore di gara; • letto ed applicato l’art. 19 del Cgs. P.Q.M. sul gravame come innanzi proposto dalla S.S. Olimpia, così decide: - lo accoglie nella parte inerente la sanzione inflitta al presidente Cerioni Euro e, per l’effetto, gli riduce l’inibizione al 30 marzo 2011; - lo respinge nel resto. Ordina restituirsi la tassa reclamo.
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