COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 82 del 10/12/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.S.D. MORFEUS TAVOLETO avverso sanzioni merito gara Morfeus Tavoleto – Mercatellese, del 21.11.2010 – Campionato Regionale di Prima Categoria, girone “A” – Com. Uff. n. 74 del 24.11.2010.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 82 del 10/12/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.S.D. MORFEUS TAVOLETO avverso sanzioni merito gara Morfeus Tavoleto – Mercatellese, del 21.11.2010 – Campionato Regionale di Prima Categoria, girone “A” - Com. Uff. n. 74 del 24.11.2010. Il Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe applicava, tra le altre, le seguenti sanzioni: - ammende di € 40,00 ed € 300,00 alla Società; - squalifica fino al 30 giugno 2012 al tecnico Baggiarini Nazario, asseritamene allenatore tesserato per la reclamante, per il comportamento da questi tenuto, a fine gara, nei confronti dell’arbitro; - squalifica fino al 30 giugno 2011 al sig. Di Virgilio Davide nell’occasione assistente arbitrale di parte, per il comportamento dallo stesso tenuto nei confronti dell’arbitro. Avverso tali sanzioni ha proposto tempestivo reclamo l’A.S.D. Morfeus Tavoleto, chiedendone l’annullamento ovvero una riduzione in misura equamente rapportata all’effettiva gravità dei fatti in esame. A dire della reclamante, contrariamente a quanto refertato dall’arbitro: - nessun estraneo era presente nello spazio antistante gli spogliatoi; - l’allenatore ebbe un acceso diverbio con il direttore di gara - in parte alimentato dall’atteggiamento provocatorio di quest’ultimo - ma il contatto che ne seguì fu del tutto accidentale ed involontario; - il Di Virgilio protestò nei confronti dell’arbitro, ma senza alcuna volontà di colpirlo. Sentito a chiarimenti, l’ufficiale di gara ha precisato che: - il Baggiarini, a fine gara, dapprima lo affiancò protestando e poi gli si parò davanti fermandolo, appoggiandogli le mani sul petto e la testa sul labbro superiore, premendogliela sui denti e provocandogli così leggero e momentaneo dolore; - il Di Virgilio, a fine gara, gli andò addosso da dietro colpendolo con una spallata alla spalla sinistra, spostandolo di circa un passo laterale; - sempre al termine dell’incontro, un sostenitore locale entrò sul terreno di gioco, protestando intensamente nei suoi confronti; - una volta rientrato nello spogliatoio a lui riservato, il Di Virgilio ed il sostenitore cercarono di entrarvi anch’essi, senza riuscirvi per il pronto intervento di un calciatore ivi presente. LA COMMISSIONE • letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; • ascoltato l’arbitro; • udito in camera di consiglio il Giudice relatore; • rilevata preliminarmente l’inammissibilità del gravame nella parte inerente la sanzione pecuniaria di € 40,00 applicata alla Società, inferiore al minimo e, quindi, non impugnabile a norma dell’art. 45, 3° comma, lett. d) del Codice di giustizia sportiva; • ritenuto di dover aderire alla richiesta di riduzione dell’altra sanzione pecuniaria, alla luce dei fatti effettivamente ascrivibili ai sostenitori della reclamante; • rilevato che l’arbitro, nei chiarimenti forniti avanti questo Collegio, ha notevolmente ridimensionato, con le modalità dallo stesso puntualmente riferite, la condotta ascritta all’allenatore Baggiarini: condotta pur sempre particolarmente riprovevole, proprio perché tenuta da un soggetto che, per la sua personalità ed il ruolo rivestito, è tenuto sempre a mantenere i valori di correttezza e probità, anche come modello di comportamento per i calciatori da lui diretti; • ritenuto il Di Virgilio colpevole delle violazioni ascrittegli, le cui modalità della condotta, di notevole gravità, giustificano pienamente la sanzione inflittagli dal primo Giudice. P.Q.M. sul gravame come innanzi proposto dall’A.S.D. Morfeus Tavoleto, così decide: - lo dichiara inammissibile nella parte inerente la sanzione dell’ammenda di € 40,00 applicata alla Società, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 45, 3° comma, lett. d) del Codice di giustizia sportiva; - lo accoglie nella parte relativa all’ammenda, per l’effetto riducendola ad € 200,00 (duecento/00) e nella parte relativa alla squalifica inflitta al tecnico Baggiarini Nazario, riducendola al 30 maggio 2011; - lo respinge nel resto. Ordina restituirsi la tassa reclamo.
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