COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 79 del 03/12/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.S.D. VIRTUS CASTELVECCHIO 1984 avverso sanzioni merito gara Virtus Castelvecchio – Valcesano, del 13.11.2010 – Campionato Provinciale di Terza Categoria, girone “C” – Com. Uff. n. 35 del 17.11.2010 della Delegazione Provinciale di Pesaro.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 79 del 03/12/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.S.D. VIRTUS CASTELVECCHIO 1984 avverso sanzioni merito gara Virtus Castelvecchio – Valcesano, del 13.11.2010 - Campionato Provinciale di Terza Categoria, girone “C” - Com. Uff. n. 35 del 17.11.2010 della Delegazione Provinciale di Pesaro. Il Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Pesaro, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, applicava al calciatore Giambattistini Matteo, asseritamente tesserato per la reclamante, la sanzione della squalifica fino al 30 giugno 2012, per il comportamento ingiurioso, minaccioso e violento da questi tenuto, nel corso della gara, nei confronti dell’arbitro. Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo l’A.S.D. Virtus Castelvecchio 1984, chiedendo la riduzione della squalifica inflitta al proprio tesserato, in quanto questi non avrebbe posto in essere alcuno specifico atto di violenza, ma si sarebbe limitato a dare una spinta da tergo al direttore di gara, di talchè la sanzione inflitta apparirebbe eccessiva rispetto alla gravità dei fatti ascrivibili al calciatore medesimo. Sentito a chiarimenti, l’arbitro ha ulteriormente confermato che il Giambattistini, espulso per reiterati insulti e minacce nei suoi confronti, dopo la notifica del provvedimento, mentre lo stava registrando sul taccuino, da tergo in maniera tale da non farsi vedere, lo attinse alla schiena con il gomito. Il colpo fu così forte da farlo cadere a terra e gli provocò intenso dolore, attenuatosi successivamente ma protrattosi per circa due giorni. LA COMMISSIONE • letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; • ascoltati l’arbitro e la reclamante; • udito in camera di consiglio il Giudice relatore; • ribadito che la precisione, l’univocità e la non contraddittorietà degli atti ufficiali attribuiscono loro valenza probatoria privilegiata, che non può essere disattesa per la diversa versione fornita dalle parti; • ritenuta provata la responsabilità del Giambattistini in ordine alle violazioni ascrittegli per avere lo stesso dapprima offeso e minacciato e poi colpito con una violenta gomitata alla schiena il direttore di gara; • ritenuto che colpire l’arbitro costituisce obiettivamente un comportamento di eccezionale gravità, profondamente lesivo di un bene fondamentale, protetto dall’Ordinamento sportivo; • ritenuto pertanto che la gravità della condotta posta in essere dal tesserato Giambattistini nei confronti dell’ufficiale di gara, giustifica appieno la misura della pena inflittagli dal primo Giudice, la cui decisione pertanto non può essere riformata. P.Q.M. respinge il reclamo come sopra proposto dall’A.S.D. Virtus Castelvecchio 1984 ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
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