COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 79 del 03/12/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.S.D. TRE TORRI avverso sanzioni merito gara Tre Torri – Athletico Tavullia, del 13.11.2010 – Campionato Provinciale di Terza Categoria, girone “A” – Com. Uff. n. 35 del 17.11.2010 della Delegazione Provinciale di Pesaro.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 79 del 03/12/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.S.D. TRE TORRI avverso sanzioni merito gara Tre Torri – Athletico Tavullia, del 13.11.2010 – Campionato Provinciale di Terza Categoria, girone “A” - Com. Uff. n. 35 del 17.11.2010 della Delegazione Provinciale di Pesaro. Il Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Pesaro, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, applicava al calciatore Tacchi Marco, asseritamente tesserato per la reclamante, la sanzione della squalifica per quattro gare effettive per il comportamento da questi tenuto, nel corso della gara, nei confronti dell’arbitro. Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo l’A.S.D. Tre Torri, deducendo la non veridicità del referto arbitrale e chiedendo, pertanto, la riduzione della squalifica inflitta al proprio tesserato. A dire della reclamante, il Tacchi: - non avrebbe spinto in alcun modo il direttore di gara; - la frase contestatagli sarebbe stata dallo stesso proferita nei confronti dell’arbitro a seguito delle ripetute provocazioni di quest’ultimo. Sentito a chiarimenti, l’arbitro ha precisato che il Tacchi, protestando, gli corse incontro e, appoggiandogli le mani sul petto, lo spinse leggermente facendogli fare un passo indietro, rivolgendogli anche una frase irriguardosa. Motivi della decisione La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali di gara, ascoltato l’arbitro, udito in camera di consiglio il Giudice relatore, reputa che il proposto gravame non possa essere accolto. Invero, le mani sul petto dell’arbitro e la lieve spinta che ne è conseguita devono essere ricompresi – costituendone aggravante e, comunque, integrando autonomo comportamento irriguardoso – nel contesto della condotta irriguardosa tenuta dal giocatore nei confronti del direttore di gara. Sanzione adeguata a tale condotta gravemente irriguardosa risulta essere la squalifica per quattro giornate di gara, come correttamente applicate dal primo Giudice. P.Q.M. respinge il reclamo come sopra proposto dell’A.S.D. Tre Torri ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
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