COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 79 del 03/12/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.S.D. ATLETICO NUMANA avverso sanzioni merito gara Atletico Numana – Candia Baraccola, del 13.11.2010 – Campionato Provinciale di Terza Categoria, girone “F” – Com. Uff. n. 29 del 17.11.2010 della Delegazione Provinciale di Ancona.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 79 del 03/12/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.S.D. ATLETICO NUMANA avverso sanzioni merito gara Atletico Numana – Candia Baraccola, del 13.11.2010 – Campionato Provinciale di Terza Categoria, girone “F” - Com. Uff. n. 29 del 17.11.2010 della Delegazione Provinciale di Ancona. Il Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Ancona, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, tra le altre, applicava ai calciatori sottoelencati ed asseritamene tesserati per la reclamante, le seguenti sanzioni: - squalifica per tre gare effettive a Gherlantini Guido, per aver nel corso di una rissa rincorso un avversario per colpirlo insultandolo e minacciandolo pesantemente; - squalifica per sei gare effettive a Gobbi Luca per aver acceso una violenta rissa colpendo un giocatore avversario con uno schiaffo al volto e spingendone via un altro che crollava al suolo. Il medesimo continuava poi ad urlare aggirandosi minacciosamente nel terreno di gioco minacciando anche la persona dell’arbitro. Avverso tali decisioni ha proposto rituale reclamo l’A.S.D. Atletico Numana, chiedendo, anche avanti questa Commissione, l’annullamento ovvero, in subordine, una congrua riduzione delle sanzioni impugnate. A dire della reclamante, contrariamente a quanto ritenuto dal primo Giudice: - il Gobbi intervenne a difesa del proprio compagno di squadra aggredito dai giocatori avversari, a rissa già in corso e, comunque, senza colpire: lo stesso diede solo delle spinte, magari anche violente ma senza mai colpire; - il Gherlantini inseguì un avversario, ma lo stesso era stato ripetutamente provocato; - l’arbitro, a fine gara, fu insultato dai propri tesserati, ma senza particolare ed eccessiva rilevanza. Sentito a chiarimenti, l’arbitro ha precisato che, nell’occasione: - il Gobbi diede inizio all’aggressione dei tesserati locali nei confronti degli ospiti ed in particolare questi dapprima colpì un avversario al volto con uno schiaffo, poi diede una manata in pieno viso ad un altro, provocandone la caduta a terra; allontanato da alcuni suoi compagni di squadra, lo stesso manteneva un comportamento minaccioso nei confronti degli avversari ed irriguardoso verso l’arbitro; - il Gherlantini corse contro un avversario urlandogli frasi minacciose, non venendovi a contatto per l’intervento di alcuni suoi compagni di squadra. LA COMMISSIONE • letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; • ascoltati l’arbitro e la reclamante; • udito in camera di consiglio il Giudice relatore; • ritenuto il Gobbi responsabile di condotta irriguardosa nei confronti dell’arbitro, nonché di reiterata condotta violenta ai danni di due avversari, con le caratteristiche della pericolosità e dell’astratta lesività dell’integrità fisica dei destinatari; • ritenuto che la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo al Gobbi appare corretta, tenuto conto delle pene comminate dall’art. 19, comma 4, lett. a) e b) del Cgs; • ritenuto che la condotta del calciatore Gherlantini sia stata ridimensionata nella sua obiettiva gravità, derivandone, pertanto, una riduzione della sanzione inflittagli. P.Q.M. sul gravame come innanzi proposto dall’A.S.D. Atletico Numana, così decide: - lo accoglie nella parte inerente la squalifica inflitta al calciatore Gherlantini Guido, per l’effetto riducendogli la squalifica a due giornate di gara; - lo respinge nel resto. Ordina restituirsi la tassa reclamo.
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