COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 76 del 26/11/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.S.D. EDIARTIS CINGVLVM CALCIO avverso sanzioni merito gara Nuova Sirolese – Ediartis Cingvlvm, del 13.11.2010 – Campionato Regionale di seconda Categoria, girone “E” – Com. Uff. n. 69 del 17.11.2010.
COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul
Comunicato Ufficiale N° 76 del 26/11/2010
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO A.S.D. EDIARTIS CINGVLVM CALCIO avverso sanzioni merito gara Nuova Sirolese – Ediartis Cingvlvm, del 13.11.2010 – Campionato Regionale di seconda Categoria, girone “E” - Com. Uff. n. 69 del 17.11.2010.
Il Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, infliggeva al calciatore LATINI CRISTIAN, asseritamene tesserato per la reclamante, la sanzione della squalifica per quattro gare effettive per il comportamento da questi tenuto, nel corso della gara, nei confronti di un avversario e, dopo l’espulsione, dell’arbitro.
Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo l’A.S.D. Ediartis Cingvlvm Calcio, chiedendo la riduzione della squalifica inflitta al proprio tesserato, in quanto questi non avrebbe posto in essere alcuno specifico gesto di reazione nei confronti dell’avversario dal quale aveva subito un fallo di gioco, come pure non avrebbe proferito minaccia alcuna, a fine gara, nei confronti dell’arbitro, di talchè la sanzione inflitta apparirebbe di entità sproporzionata rispetto alla gravità dei fatti ascrivibili al Latini.
Motivi della decisione
La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali di gara, udito in camera di consiglio il Giudice relatore, reputa che il proposto gravame possa, in parziale riforma del gravato provvedimento, essere accolto e, per l’effetto, la sanzione ridotta nei termini di cui al dispositivo, apparendo tale più limitata misura congrua e proporzionata all’addebito disciplinare mosso al predetto Latini, anche in considerazione delle sanzioni inflitte ad altri tesserati per fattispecie analoghe.
P.Q.M.
la Commissione, accoglie parzialmente il gravame come sopra proposto dall’A.S.D. Ediartis Cingvlvm Calcio e, per l’effetto, riduce la squalifica inflitta al calciatore Latini Cristian a due giornate di gara.
Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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