COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 76 del 26/11/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DEL CALCIATORE PERRONI CRISTIANO avverso sanzione merito gara Pinturetta Falcor – Francavilla, del 10.11.2010 – Campionato Regionale di Seconda Categoria, girone “G” – Com. Uff. n. 64 del 10.11.2010.
COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul
Comunicato Ufficiale N° 76 del 26/11/2010
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO DEL CALCIATORE PERRONI CRISTIANO avverso sanzione merito gara Pinturetta Falcor – Francavilla, del 10.11.2010 – Campionato Regionale di Seconda Categoria, girone “G” - Com. Uff. n. 64 del 10.11.2010.
Il Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, applicava al calciatore Perroni Cristiano, asseritamente tesserato per l’A.S.D. Francavilla, la sanzione della squalifica per quattro gare effettive per il comportamento violento da questi tenuto nei confronti di un calciatore avversario.
Avverso tale sanzione ha proposto rituale reclamo in proprio il calciatore Perroni Cristiano, chiedendone, anche avanti questa Commissione, l’annullamento ovvero, in subordine, una congrua riduzione.
A dire del reclamante, l’arbitro, su indicazione dei calciatori della squadra locale, sarebbe incorso in errore nel sanzionarlo in quanto egli non avrebbe colpito nessuno ed il giocatore rimasto a terra, in realtà, ebbe uno scontro con un calciatore della stessa squadra.
Sentito a chiarimenti, l’arbitro ha riferito di avere visto, con assoluta certezza, il calciatore Perroni colpire con un pugno volontario un avversario, attingendolo con le nocche della mano al volto.
LA COMMISSIONE
• letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara;
• ascoltati l’arbitro ed il reclamante;
• udito in camera di consiglio il Giudice relatore;
• ritenuto il calciatore Perroni responsabile della violazione ascrittagli;
• ritenuto che la condotta del ridetto tesserato vada inquadrata nell’ambito della fattispecie di cui all’art. 19, 4° comma, lett. b) del Codice di giustizia sportiva e punita con l’applicazione della sanzione ivi prevista nel minimo edittale;
• ritenuto pertanto di poter aderire all’invocata riduzione della sanzione impugnata.
P.Q.M.
accoglie il gravame come sopra proposto in proprio dal calciatore Perroni Cristiano e, per l’effetto, gli riduce la squalifica a tre giornate di gara.
Ordina restituirsi la tassa reclamo.
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