COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 76 del 26/11/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO U.S. SANGIORGESE avverso sanzioni merito gara Sangiorgese – Fiuminata, del 7.11.2010 – Campionato Regionale di Prima Categoria, girone “C” – Com. Uff. n. 64 del 10.11.2010.
COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul
Comunicato Ufficiale N° 76 del 26/11/2010
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO U.S. SANGIORGESE avverso sanzioni merito gara Sangiorgese – Fiuminata, del 7.11.2010 – Campionato Regionale di Prima Categoria, girone “C” – Com. Uff. n. 64 del 10.11.2010.
Il Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, applicava all’U.S. Sangiorgese la sanzione dell’ammenda di € 800,00 per il comportamento dei propri sostenitori durante ed al termine dell’incontro.
Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo l’U.S. Sangiorgese, contestando in parte la veridicità del referto arbitrale e chiedendo, pertanto, l’annullamento ovvero, in subordine, una riduzione dell’ammenda, ritenuta comunque eccessiva in riferimento ai fatti ascrivibili ai propri sostenitori.
Sentito a chiarimenti, l’arbitro ha ulteriormente confermato i fatti ascritti ai sostenitori della Sangiorgese precisando di essere stato reiteratamente insultato e minacciato dagli stessi da verso la fine del primo e per tutto il secondo tempo della gara. Di essere stato attinto con uno sputo in pieno viso allorché faceva rientro negli spogliatoi per l’intervallo. Di essere stato, ancora, insultato e minacciato dopo il termine della gara, al momento di riprendere l’autovettura nel parcheggio a lui riservato, da alcune persone ivi presenti, entrate abusivamente, che gli impedirono di ripartire fino all’intervento delle Forze dell’Ordine.
LA COMMISSIONE
• letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara;
• ascoltato l’arbitro;
• udito in camera di consiglio il Giudice relatore;
• ritenuto che i fatti ascritti ai sostenitori dell’odierna reclamante risultano confermati nella loro obiettiva gravità, non potendosi revocare in dubbio la materialità della condotta ingiuriosa, minacciosa e violenta, sotto la forma dello sputare, dagli stessi posta in essere nei confronti del direttore di gara;
• considerato che a norma del 3° comma dell’art. 4 del Codice di giustizia sportiva le società rispondono oggettivamente dell’operato e del comportamento dei propri sostenitori, sia sul proprio campo che su quello delle società avversarie;
• ritenute infondate le censure della reclamante relative alla pretesa eccessività della sanzione pecuniaria applicata dal primo Giudice, che viceversa appare equa ed adeguata alla natura ed alla gravità degli addebiti e della quale pertanto deve essere data conferma.
P.Q.M.
respinge il reclamo come sopra proposto dall’U.S. Sangiorgese ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
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