COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 76 del 26/11/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.S.D. NUOVA DIMENSIONE CALCIO avverso sanzioni merito gara Nuova Dimensione Calcio – Settempeda, del 6.11.2010 – Campionato Regionale di Seconda Categoria, girone “F” – Com. Uff. n. 64 del 10.11.2010.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 76 del 26/11/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.S.D. NUOVA DIMENSIONE CALCIO avverso sanzioni merito gara Nuova Dimensione Calcio – Settempeda, del 6.11.2010 – Campionato Regionale di Seconda Categoria, girone “F” - Com. Uff. n. 64 del 10.11.2010. Il Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, infliggeva al calciatore Cernetti Giacomo, asseritamene tesserato per la reclamante, la sanzione della squalifica per cinque gare effettive per il comportamento da questi tenuto, nel corso della gara, nei confronti dell’arbitro dopo essere stato espulso per doppia ammonizione. Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo l’A.S.D. Nuova Dimensione Calcio, chiedendo l’annullamento ovvero, in subordine, la riduzione della squalifica inflitta al proprio tesserato, in quanto questi si sarebbe limitato a chiedere spiegazioni all’arbitro, sia pur con vigorosità, ma senza alcun altra e diversa intenzione. In ogni caso ed in via subordinata, la reclamante lamentava l’eccessività della sanzione impugnata. Sentito a chiarimenti, l’arbitro ha precisato di avere espulso il Cernetti per doppia ammonizione. Alla notifica del provvedimento lo stesso calciatore gli si rivolse in modo impetuoso, protestando e gesticolando a poca distanza da lui, senza tuttavia toccarlo. LA COMMISSIONE • letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; • ascoltato l’arbitro; • udito in camera di consiglio il Giudice relatore; • ritenuto che la ricostruzione dei fatti desumibile dal referto arbitrale e dalle risultanze istruttorie evidenzia che la condotta del Cernetti si estrinsecò sostanzialmente in una smodata protesta, posta in essere in un unico contesto e priva di altri e diversi contenuti o intenti; • ritenuto pertanto che si debba addivenire alla richiesta riduzione della sanzione impugnata, anche alla luce dei parametri sanzionatori costantemente seguiti da questo Collegio. P.Q.M. accoglie il gravame come innanzi proposto dall’A.S.D. Nuova Dimensione Calcio e, per l’effetto, riduce la squalifica del calciatore Cernetti Giacomo a tre giornate di gara. Ordina restituirsi la tassa reclamo.
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