COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 76 del 26/11/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO POLISPORTIVA COLLEMARINO avverso sanzioni merito gara Pol. Collemarino – Folgore Montecchio, del 30.10.2010 – Campionato Regionale di Calcio a Cinque, serie C2, girone “A” – Com. Uff. n. 61 del 3.11.2010.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 76 del 26/11/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO POLISPORTIVA COLLEMARINO avverso sanzioni merito gara Pol. Collemarino – Folgore Montecchio, del 30.10.2010 – Campionato Regionale di Calcio a Cinque, serie C2, girone “A” – Com. Uff. n. 61 del 3.11.2010. Il Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, applicava alla reclamante la sanzione dell’ammenda di € 500,00 per il comportamento dei propri sostenitori nei confronti dell’arbitro, durante ed al termine della gara, e per avere fatto esplodere un petardo senza peraltro provocare conseguenze. Avverso tale sanzione ha proposto rituale reclamo la Polisportiva Collemarino, lamentandone l’eccessività e chiedendone, anche avanti questa Commissione, una congrua riduzione. Sentito a chiarimenti, l’arbitro ha precisato che i sostenitori locali, in particolare uno di loro posizionato dietro la porta di ingresso al terreno di gioco, lo insultarono e minacciarono per tutta la durata della gara. Intorno alla metà del secondo tempo, veniva fatto esplodere un petardo a circa dieci/quindici metri dal campo. Al termine dell’incontro, due persone del pubblico entrarono sul terreno di gioco: il primo per insultarlo, toccandolo leggermente anche alla spalla; il secondo per esortare il capitano del Collemarino ad intervenire per calmare un suo compagno di squadra. LA COMMISSIONE • letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; • ascoltato l’arbitro e la reclamante; • udito in camera di consiglio il Giudice relatore; • ritenuta provata la responsabilità della Società in ordine ai fatti ascritti ai propri sostenitori, attenuata per l’incertezza emersa in questa sede circa l’appartenenza del tifoso che a fine gara insultò e toccò leggermente l’arbitro; • ritenuto che l’ufficiale di gara merita sempre rispetto, soprattutto per il ruolo istituzionale assegnatogli e, comunque, nessuno può accampare validi motivi di giustificazione, basati su valutazioni relative alla sua direzione di gara, per porre in essere proteste manifestate attraverso comportamenti offensivi e minacciosi; • considerato che il 3° comma dell’art. 4 del Cgs stabilisce che le società rispondono oggettivamente del comportamento dei propri sostenitori, sia sul proprio campo sia su quello delle società ospitanti; • ritenuto, alla luce del rassegnato rilievo in fatto, che si debba addivenire alla richiesta riduzione della sanzione impugnata, tenuto conto altresì della categoria di appartenenza della Società e dei parametri sanzionatori costantemente seguiti da questo Collegio. P.Q.M. accoglie il gravame come innanzi proposto dalla Polisportiva Collemarino e, per l’effetto, riduce la sanzione dell’ammenda ad € 250,00 (duecentocinquanta/00). Ordina restituirsi la tassa reclamo.
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