COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 71 del 19/11/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO POLISPORTIVA COLLEMARINO avverso sanzioni merito gara Pol. Collemarino – Folgore Montecchio, del 30.10.2010 – Campionato Regionale di Calcio a Cinque, serie C2, girone “A” – Com. Uff. n. 61 del 3.11.2010.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 71 del 19/11/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO POLISPORTIVA COLLEMARINO avverso sanzioni merito gara Pol. Collemarino – Folgore Montecchio, del 30.10.2010 – Campionato Regionale di Calcio a Cinque, serie C2, girone “A” – Com. Uff. n. 61 del 3.11.2010. Il Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, infliggeva al calciatore Bianchella Daniele, asseritamene tesserato a favore della reclamante, la sanzione della squalifica per sei gare effettive per il comportamento da questi tenuto, al termine dell’incontro, nei confronti dell’arbitro. Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo la Polisportiva Collemarino, chiedendo, anche avanti questa Commissione, la riduzione della sanzione impugnata in misura rapportata all’effettiva gravità dei fatti ascrivibili al Bianchella. LA COMMISSIONE • letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; • ascoltata la reclamante; • udito in camera di consiglio il Giudice relatore; • ritenuto che, sulla scorta di una ponderata valutazione di tutti gli elementi e circostanze desumibili dall’esame degli atti, il comportamento del Bianchella vada ridimensionato nella sua obiettiva gravità e ricondotto nell’ambito di una smodata protesta, priva di qualsivoglia ulteriore e diverso contenuto; • ritenuto pertanto che si possa addivenire alla richiesta riduzione della sanzione impugnata, avuto riguardo altresì all’elemento soggettivo della condotta posta in essere dal Bianchella, nonché ai parametri sanzionatori costantemente seguiti da questa Commissione. P. Q. M. accoglie il gravame come sopra proposto dalla Polisportiva Collemarino e, per l’effetto, riduce a tre giornate di gara la squalifica del calciatore Bianchella Daniele. Ordina restituirsi la tassa reclamo.
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