COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 71 del 19/11/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.S. TORRESE avverso sanzioni merito gara Torrese – Sirolo Numana, del 30.10.2010 – Campionato Regionale di Promozione, girone “B” – Com. Uff. n. 61 del 3.11.2010.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 71 del 19/11/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.S. TORRESE avverso sanzioni merito gara Torrese – Sirolo Numana, del 30.10.2010 – Campionato Regionale di Promozione, girone “B” - Com. Uff. n. 61 del 3.11.2010. Il Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, tra le altre, applicava le seguenti sanzioni: - ammenda di € 1.000,00 alla Società per il comportamento dei propri sostenitori nei confronti di un ufficiale di gara; - squalifica per quattro gare effettive al calciatore Torresi Mattia, asseritamene tesserato per la reclamante, per comportamento offensivo ed intimidatorio nei confronti di un assistente arbitrale a fine gara; - squalifica fino all’8 dicembre 2010 al calciatore Vallorani Alan, asseritamene tesserato per la reclamante, per il comportamento da questi tenuto, nel corso della gara, nei confronti dell’assistente arbitrale dopo essere stato espulso; - inibizione fino al 1° dicembre 2010 al sig. Paoletti Paolo, nell’occasione dirigente accompagnatore ufficiale della squadra. Avverso tali decisioni ha proposto tempestivo reclamo l’A.S. Torrese, chiedendo l’annullamento ovvero, in subordine, una congrua riduzione delle sanzioni impugnate, ritenute comunque eccessive in relazione alla tenuità dei fatti accaduti. Sentiti a chiarimenti, gli ufficiali di gara hanno precisato che: - il Torresi, a fine gara, insultò e minacciò un assistente arbitrale; - il Vallorani, espulso su segnalazione dell’assistente arbitrale per un fallo commesso ai danni di un avversario, dopo la notifica del provvedimento, unitamente ad altri suoi compagni di squadra, protestò nei confronti del medesimo assistente, tentando altresì di avvicinarlo anche a fine gara senza tuttavia riuscirci perchè fermato a circa dieci metri da lui; - in occasione della sopra descritta espulsione, alcuni sostenitori insultarono il ridetto assistente arbitrale, facendolo altresì oggetto di sputi, uno dei quali lo colpiva al collo. LA COMMISSIONE • letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; • ascoltati l’arbitro e l’assistente arbitrale; • udito in camera di consiglio il Giudice relatore; • rilevata preliminarmente l’inammissibilità del gravame nella parte inerente la sanzione dell’inibizione inflitta al dirigente Paoletti Paolo fino al 1° dicembre 2010, inferiore ad un mese e, quindi, non impugnabile a norma dell’art. 45, 3° comma, lett. b) del Codice di giustizia sportiva; • ritenuto di dover accogliere la richiesta riduzione della sanzione pecuniaria applicata alla Società sulla base dei parametri sanzionatori costantemente da questo Collegio, pur a fronte del permanere della responsabilità della medesima per come accertata in ordine ai fatti ascritti ai propri sostenitori; • ritenuto il calciatore Torresi colpevole delle violazioni ascrittegli, per avere, al termine dell’incontro, offeso l’assistente arbitrale e che tale comportamento vada ricondotto alla previsione della lett. a) dell’art. 19, comma 4, del Cgs; • ritenuto che la condotta del calciatore Vallorani, dopo l’espulsione, si estrinsecò sostanzialmente in una reiterata protesta nei confronti dell’assistente arbitrale, priva tuttavia di altri e diversi intenti e contenuti. P.Q.M. sul gravame come innanzi proposto dall’A.S. Torrese, così decide: - lo dichiara inammissibile nella parte inerente la sanzione dell’inibizione applicata al dirigente Paoletti Paolo, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 45, 3° comma, lett. b) del Codice di giustizia sportiva; - lo accoglie nella parte relativa all’ammenda applicata alla Società, per l’effetto, riducendola ad € 700,00; - lo accoglie nella parte relativa alla squalifica inflitta al calciatore Torresi Mattia, per l’effetto riducendogli la squalifica a due giornate di gara; - lo accoglie nella parte relativa alla squalifica inflitta al calciatore Vallorani Alan, per l’effetto riducendogli la squalifica a tre giornate di gara. Ordina restituirsi la tassa reclamo.
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