COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 71 del 19/11/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO S.C. SAN SEVERINO avverso sanzioni merito gara San Severino – Cus Ancona, del 30.10.2010 – Campionato Regionale Juniores di Calcio a Cinque, girone “B” – Com. Uff. n. 61 del 3.11.2010.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 71 del 19/11/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO S.C. SAN SEVERINO avverso sanzioni merito gara San Severino – Cus Ancona, del 30.10.2010 – Campionato Regionale Juniores di Calcio a Cinque, girone “B” - Com. Uff. n. 61 del 3.11.2010. Il Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, infliggeva al calciatore Agrifoglio Enrico, asseritamente tesserato per la reclamante, la sanzione della squalifica per quattro gare effettive per il comportamento da questi tenuto, nel corso della gara, nei confronti di un avversario e dell’arbitro. Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo la S.C. San Severino, deducendo la tenuità del fatto e chiedendo, pertanto la riduzione della squalifica inflitta al proprio tesserato. Sentito a chiarimenti, l’arbitro ha precisato che il calciatore Agrifoglio lo minacciò più volte prima di lasciare il terreno di gioco a seguito dell’espulsione inflittagli per aver dato un calcetto ad un avversario senza violenza e senza conseguenza alcuna. LA COMMISSIONE • letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; • ascoltato l’arbitro; • udito in camera di consiglio il Giudice relatore; • ritenuto che nel caso in esame al calciatore debba essere applicata la sanzione complessiva della squalifica per tre giornate di gara, derivati dal cumulo delle due previste dall’art. 19, comma 4, lett. a) del Cgs ed una per l’espulsione; • ritenuto pertanto che si debba addivenire alla richiesta riduzione della sanzione impugnata. P.Q.M. Accoglie il gravame come innanzi proposto dalla S.C. San Severino e, per l’effetto, riduce a tre giornate di gara la squalifica del calciatore Agrifoglio Enrico. Ordina restituirsi la tassa reclamo.
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