COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 71 del 19/11/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.S.D. CRAL PALOMBINA VECCHIA avverso decisioni merito gara Cral Palombina Vecchia – Ancona 1905, del 17.10.2010 – Campionato Provinciale Allievi, girone “G” – Com. Uff. n. 25 del 27.10.2010 della Delegazione Provinciale di Ancona.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 71 del 19/11/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.S.D. CRAL PALOMBINA VECCHIA avverso decisioni merito gara Cral Palombina Vecchia – Ancona 1905, del 17.10.2010 – Campionato Provinciale Allievi, girone “G” – Com. Uff. n. 25 del 27.10.2010 della Delegazione Provinciale di Ancona. Il 17 ottobre 2010 veniva disputato l’incontro del Campionato Provinciale Allievi, Cral Palombina Vecchia – Ancona 1905, gara che si concludeva con il risultato di 3 a 2. L’Ancona 1905 inoltrava reclamo al Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Ancona e, sull’assunto dell’errore tecnico in cui sarebbe incorso il direttore di gara, il quale, seppur richiesto, non consentiva la sostituzione del capitano in quanto la squadra ne sarebbe così rimasta senza, essendo stato sostituito il vice capitano, chiedeva che la gara, previa declaratoria della sua invalidazione, fosse ripetuta. L’adito Giudice Sportivo, ritenuto sussistente l’errore tecnico, in accoglimento del proposto reclamo, disponeva la ripetizione dell’incontro dandone mandato alla competente Delegazione Provinciale. Avverso la predetta delibera ha inoltrato rituale reclamo l’A.S.D. Cral Palombina Vecchia, deducendone l’erroneità e chiedendone l’annullamento, con conseguente ripristino del risultato della gara come maturato sul campo. Contestando quanto asserito dal primo Giudice, la reclamante ha sostenuto che l’errore tecnico dell’arbitro, nel caso di specie, non ebbe alcuna incidenza causale sullo svolgimento dell’incontro, non procurò danni apprezzabili alla squadra, né soprattutto ebbe influenza alcuna rispetto al risultato definitivamente acquisito sul campo. Sentito a chiarimenti, l’arbitro ha riferito di avere impedito la sostituzione del capitano in quanto, essendo stato sostituito il suo vice, la squadra sarebbe rimasta senza un capitano. Motivi della decisione La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali di gara, ascoltato l’arbitro, udito in camera di consiglio il Giudice relatore, ritiene il gravame infondato e quindi non meritevole di accoglimento. Quanto statuito dall’arbitro in ordine all’impedita sostituzione del capitano costituisce errore tecnico, influente in modo decisamente ostativo sulla regolarità di svolgimento della gara, atteso che il calciatore medesimo è dovuto rimanere in campo contrariamente alla sua richiesta di essere sostituito. A questa stregua del tutto corretta appare la delibera impugnata che, pertanto, deve essere confermata, con correlativo rigetto del gravame. P.Q.M. la Commissione respinge il reclamo come sopra proposto dall’A.S.D. Cral Palombina Vecchia ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
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