COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 71 del 19/11/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.S.D. CHIESANUOVA CALCIO avverso decisioni merito gara Potenza Picena – Chiesanuova, del 17.10.2010 – Campionato Regionale di Promozione, girone “B” – Com. Uff. n. 56 del 27.10.2010.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 71 del 19/11/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.S.D. CHIESANUOVA CALCIO avverso decisioni merito gara Potenza Picena – Chiesanuova, del 17.10.2010 – Campionato Regionale di Promozione, girone “B” – Com. Uff. n. 56 del 27.10.2010. Il 17 ottobre 2010 veniva disputato l’incontro del Campionato Regionale di Promozione, girone “B”, Potenza Picena – Chiesanuova, gara che si concludeva con il risultato di 2 a 1. L’A.S.D. Chiesanuova inoltrava reclamo al Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Marche e, sull’assunto che la gara non si fosse svolta regolarmente per i condizionamenti subiti dalla Terna Arbitrale ad opera di alcuni dirigenti e sostenitori della Società ospitante, chiedeva l’aggiudicazione dell’incontro a proprio favore ovvero, in alternativa, la sua ripetizione. L’adito Giudice Sportivo, ritenute le asserzioni della reclamante destituite di sostegno probatorio, rigettava il gravame omologando il risultato maturato sul campo. Avverso la predetta delibera ha inoltrato rituale reclamo l’A.S.D. Chiesanuova Calcio chiedendo, anche avanti questa Commissione, l’applicazione a carico dell’A.S.D. Calcio Potenza Picena della sanziona sportiva della perdita della gara in esame ovvero, in subordine, la ripetizione della stessa. Ribadendo sostanzialmente le argomentazioni già espresse in primo grado, la reclamante deduceva che durante lo svolgimento dell’incontro in esame si verificarono situazioni tali da inficiarne la regolarità. In particolare: - dopo pochi minuti di gara, i sostenitori locali offesero e minacciarono ripetutamente la terna arbitrale, sia verbalmente sia lanciando piccoli sassi che colpirono l’assistente nr. due; - durante l’intervallo, attraverso un cancello appositamente aperto, alcuni sostenitori locali fecero ingresso nello spazio antistante gli spogliatoi per minacciare ed ingiuriare la terna arbitrale, tanto da costringere gli ufficiali di gara a chiedere l’intervento delle Forze dell’Ordine; - il dirigente addetto agli ufficiali di gara non solo non intervenne per evitare i comportamenti di cui sopra, ma egli stesso si rese protagonista di animate contestazioni, fino ad invadere il terreno di gioco e a reiterare in tale condotta anche dopo essere stato allontanato; - la tensione provocata dalle gravi intemperanze dei sostenitori locali, le loro continue e violente pressioni, aggressioni ed intimidazioni poste in essere nei suoi confronti, costrinse l’assistente nr. due a comunicare all’arbitro la sua personale difficoltà a proseguire nello svolgimento dei propri compiti; - il clima di antisportività, caratterizzato da continue ingiurie e minacce perpetrate ai danni degli ufficiali di gara, poste in essere dai sostenitori locali, veniva aggravato e incitato anche dai comportamenti dei tesserati del Potenza Picena: venivano infatti allontanati sia il massaggiatore che l’allenatore, e quest’ultimo continuava ad insultare la terna anche dalla tribuna. Sentiti a chiarimenti, l’arbitro e l’assistente numero due hanno riferito di non avere subito condizionamenti, di avere diretto la gara in piena indipendenza di giudizio e che la stessa si svolse, sotto tale aspetto, in maniera del tutto regolare. Motivi della decisione La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali di gara, ascoltati la reclamante, l’arbitro ed il suo assistente numero due, udito in camera di consiglio il Giudice relatore, ritiene il gravame infondato e quindi non meritevole di accoglimento. Le asserzioni della reclamante infatti non hanno trovato riscontro nelle dichiarazioni rese dagli ufficiali di gara avanti questa Commissione nell’espletata istruttoria e l’incontro in esame pertanto deve ritenersi essersi svolto, sotto l’aspetto considerato, in maniera del tutto regolare. Stando così le cose, la decisione impugnata si sottrae ad ogni censura e della stessa quindi deve darsi conferma. P.Q.M. la Commissione respinge il reclamo come sopra proposto dall’A.S.D. Chiesanuova Calcio ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
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