COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 66 del 12/11/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO U.S. FERMIGNANESE avverso sanzioni merito gara Fermignanese – Vigor Senigallia, del 9.10.2010 – Campionato Regionale Juniores, girone “A” – Com. Uff. n. 47 del 13.10.2010 e Com. Uff. n. 49 del 15.10.2010.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 66 del 12/11/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO U.S. FERMIGNANESE avverso sanzioni merito gara Fermignanese – Vigor Senigallia, del 9.10.2010 – Campionato Regionale Juniores, girone “A” – Com. Uff. n. 47 del 13.10.2010 e Com. Uff. n. 49 del 15.10.2010. Il Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Marche, con decisioni pubblicate sui Com. Uff. indicati in epigrafe, applicava al calciatore Ceravolo Gianluca, asseritamente tesserato per la reclamante, la sanzione della squalifica fino al 21 dicembre 2010 per il comportamento da questi tenuto, nel corso della gara, nei confronti dell’arbitro, dopo essere stato espulso per doppia ammonizione. Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo l’U.S. Fermignanese, deducendo che il proprio tesserato, nell’occasione, chiedendogli spiegazioni, appoggiò una mano sulla spalla dell’arbitro, senza intenzione di aggredirlo né verbalmente né tantomeno fisicamente. Lo stesso poi si allontanò dal terreno di gioco senza null’altro. Sentito a chiarimenti, l’arbitro ha precisato che il Ceravolo, espulso per doppia ammonizione, alla notifica del provvedimento lo prese per il collo, senza stringere e senza procurargli dolore, trattenendolo tuttavia per circa dieci secondi, finchè non intervennero alcuni suoi compagni di squadra e l’assistente di parte. Motivi della decisione La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali di gara, sentito l’arbitro, udito in camera di consiglio il Giudice relatore, reputa che il proposto gravame non possa essere accolto. La tesi difensiva della società reclamante, meramente assertiva, urta irrimediabilmente contro la precisa certificazione dell’accadimento da parte del direttore di gara, fonte di prova privilegiata, che ha relazionato la sequenza incriminata in termini inequivocabili. La condotta del calciatore, di notevole gravità, perché contraria ai fondamentali principi etici dell’ordinamento sportivo, giustifica pienamente la sanzione inflittagli dal Giudice Sportivo. Il reclamo pertanto va respinto. P.Q.M. la Commissione respinge il reclamo come sopra proposto dall’U.S. Fermignanese ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
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