COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 66 del 12/11/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.S. ACCADEMIA CALCIO avverso sanzioni merito gara Real Macerata – Accademia Calcio, del 16.10.2010 – Campionato Provinciale di Terza Categoria, girone “G” – Com. Uff. n. 21 del 20.10.2010 della Delegazione Provinciale di Macerata.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 66 del 12/11/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.S. ACCADEMIA CALCIO avverso sanzioni merito gara Real Macerata – Accademia Calcio, del 16.10.2010 – Campionato Provinciale di Terza Categoria, girone “G” - Com. Uff. n. 21 del 20.10.2010 della Delegazione Provinciale di Macerata. Il Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Macerata, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, applicava al calciatore Pesaresi Massimo, asseritamene tesserato per la reclamante, la sanzione della squalifica per cinque gare effettive per il comportamento da questi tenuto nei confronti di un calciatore avversario e dell’arbitro. Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo l’A.S. Accademia Calcio, chiedendo, anche avanti questa Commissione, la riduzione della squalifica inflitta al proprio tesserato, in quanto questi non avrebbe posto in essere alcuno specifico atto di violenza, ma si sarebbe limitato a divincolarsi dalla presa al collo dell’avversario, allargando le braccia e così colpendolo involontariamente in viso, di talchè la sanzione inflitta apparirebbe di entità sproporzionata rispetto alla gravità dei fatti ascrivibili al calciatore. Sentito a chiarimenti, l’arbitro ha precisato di avere espulso il Pesaresi per avere questi dapprima spinto e poi colpito con dei pugni alla nuca un avversario. Alla notifica del provvedimento, lo stesso calciatore, andandosene, rivolse espressioni irriguardose nei confronti dello stesso direttore di gara. LA COMMISSIONE • letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; • ascoltati l’arbitro e la reclamante; • udito in camera di consiglio il Giudice relatore; • ritenuto il Pesaresi responsabile di condotta irriguardosa nei confronti dell’arbitro, nonché di condotta violenta ai danni di un avversario, con le caratteristiche della pericolosità e dell’astratta lesività dell’integrità fisica del destinatario, essendo stato quest’ultimo attinto con dei pugni alla nuca; • ritenuto che la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo appare corretta, tenuto conto che l’art. 19, comma 4, lett. b) del Cgs stabilisce che siano inflitte tre giornate di squalifica al calciatore responsabile di condotta violenta nei confronti di un avversario e che sempre il comma 4, lett. a) del citato articolo, fissa in due giornate la squalifica in caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara; • stimato che non sussistono nella specie elementi utili al fine di ritenere la presenza di circostanze attenuanti nella condotta del calciatore in questione. P.Q.M. respinge il gravame come sopra proposto dall’A.S. Accademia Calcio ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
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