COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 66 del 12/11/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.S.D. TENAX SPORT CLUB avverso sanzioni merito gara Tenax Sport Club – Castelbellino, del 23.10.2010 – Campionato Regionale Juniores Calcio a Cinque, girone “B” – Com. Uff. n. 56 del 27.10.2010.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 66 del 12/11/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.S.D. TENAX SPORT CLUB avverso sanzioni merito gara Tenax Sport Club – Castelbellino, del 23.10.2010 – Campionato Regionale Juniores Calcio a Cinque, girone “B” - Com. Uff. n. 56 del 27.10.2010. Il Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, applicava al sig. Ottavianelli Massimo, nell’occasione dirigente accompagnatore ufficiale della squadra, la sanzione dell’inibizione fino all’8 dicembre 2010. Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo l’A.S.D. Tenax Sport Club, invocando per il proprio tesserato, anche avanti questa Commissione, in riforma dell’impugnato provvedimento, una congrua riduzione della sanzione inflittagli. Asseriva la reclamante che il ridetto dirigente, nell’occasione allontanato al primo minuto di gioco per posizione non regolamentare assunta in panchina, subito si uniformò all’invito dell’arbitro ed una volta in tribuna mai più gli rivolse frasi irriguardose come viceversa contestatogli. Sentito a chiarimenti, l’arbitro ha ulteriormente confermato il comportamento ascritto al dirigente Ottavianelli, riferendo che lo stesso, dopo essere stato allontanato per condotta irriguardosa nei suoi confronti, alla notifica del provvedimento gli rivolse frasi ingiuriose, reiterate poi dalla tribuna durante l’incontro. Nell’intervallo, lo stesso rientrava sul terreno di gioco ove, dando istruzioni tecniche, tratteneva la propria squadra. LA COMMISSIONE • letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; • ascoltati l’arbitro e la reclamante; • udito in camera di consiglio il Giudice relatore; • ritenuta provata la responsabilità del dirigente Ottavianelli in ordine alle violazioni ascrittegli, le cui modalità non consentono l’invocata riduzione della sanzione, della quale pertanto deve essere data conferma; • visto l’art. 19 del Codice di giustizia sportiva. P.Q.M. respinge il reclamo come sopra proposto dall’A.S.D. Tenax Sport Club ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
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