COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 66 del 12/11/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.S. POGGESE avverso sanzioni merito gara Poggese – Piane di Morro, del 16.10.2010 – Campionato Regionale di Seconda Categoria, girone “I” – Com. Uff. n. 52 del 20.10.2010.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 66 del 12/11/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.S. POGGESE avverso sanzioni merito gara Poggese – Piane di Morro, del 16.10.2010 – Campionato Regionale di Seconda Categoria, girone “I” – Com. Uff. n. 52 del 20.10.2010. Il Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, applicava, tra le altre, le seguenti sanzioni: - ammenda di € 250,00 alla Società reclamante; - inibizione fino al 26 gennaio 2011 al sig. Fratoni Alessio, nell’occasione dirigente accompagnatore ufficiale della squadra; - inibizione fino al 15 dicembre 2010 al sig. Morganti Sergio, nell’occasione dirigente addetto agli ufficiali di gara. Avverso tali decisioni, con unico atto, ha proposto rituale reclamo l’A.S Poggese, contestando la veridicità del referto arbitrale, negando ogni addebito a carico dei propri sostenitori e dirigenti e chiedendo, pertanto, l’annullamento della sanzione pecuniaria ed una congrua riduzione delle sanzioni applicate ai dirigenti. A dire della reclamante: - nessun estraneo si avvicinò all’arbitro e ciò per la fattiva collaborazione dei propri dirigenti, in piena ottemperanza ai loro specifici doveri in materia; - i due dirigenti sanzionati mai minacciarono il direttore di gara, anzi furono garanti della sua incolumità. Sentito a chiarimenti, l’arbitro ha precisato che: - i sostenitori locali lo insultarono e minacciarono reiteratamente durante ed al termine dell’incontro; - il Morganti ed il Fratoni, durante l’intervallo della gara, protestarono nei suoi confronti dal campo allo spogliatoio, seguendolo fin dentro la stanza a lui riservata; - al termine dell’incontro, il Fratoni fece rientro nello spogliatoio per accertarsi delle sue condizioni, ma reiterando poi nelle proteste; - il Morganti ed il Fratoni non proferirono mai minacce né insulti nei suoi confronti, né si unirono ai sostenitori una volta portatisi in tribuna. LA COMMISSIONE • letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; • ascoltato l’arbitro; • udito in camera di consiglio il Giudice relatore; • ritenuta l’odierna reclamante responsabile, a norma dell’art. 4, 3° comma, del Cgs, della condotta posta in essere dai propri sostenitori in ordine agli insulti e minacce rivolti dagli stessi all’arbitro durante ed al termine dell’incontro; • ritenuto tuttavia di dover accogliere la richiesta di riduzione della sanzione pecuniaria con riferimento ai parametri sanzionatori costantemente seguiti da questo Collegio; • ritenuti il Morganti ed il Fratoni responsabili di smodate proteste, ulteriormente reiterate per il secondo, prive tuttavia di offese e minacce nei confronti dell’arbitro, come dallo stesso precisato. P.Q.M. in accoglimento del gravame come innanzi proposto dall’A.S. Poggese, riduce: - la sanzione dell’inibizione di Morganti Sergio al 20 novembre 2010; - la sanzione dell’inibizione di Fratoni Alessio al 5 dicembre 2010; - la sanzione dell’ammenda alla Società ad € 150,00 (centocinquanta/00). Ordina restituirsi la tassa reclamo.
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