COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 62 del 05/11/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.S.D. POTENZA PICENA avverso sanzioni merito gara Potenza Picena – Chiesanuova, del 17.10.2010 – Campionato Regionale di Promozione, girone “B” – Com. Uff. n. 52 del 20.10.2010.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 62 del 05/11/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.S.D. POTENZA PICENA avverso sanzioni merito gara Potenza Picena – Chiesanuova, del 17.10.2010 – Campionato Regionale di Promozione, girone “B” – Com. Uff. n. 52 del 20.10.2010. Il Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, applicava all’odierna reclamante la sanzione dell’ammenda di € 600,00 per il comportamento dei propri dirigenti e del proprio pubblico, durante la gara, nei confronti della terna arbitrale. Lo stesso Giudicante infliggeva all’allenatore Santoni Giuseppe la sanzione della squalifica fino al 17 novembre 2010. Avverso tali decisioni ha proposto tempestivo reclamo l’A.S.D. Potenza Picena, chiedendo, anche avanti questa Commissione, l’annullamento ovvero una riduzione, in misura equamente rapportata all’effettiva gravità dei fatti in esame, delle sanzioni impugnate. Negava la reclamante i fatti ascritti ai propri sostenitori, anche con il supporto di quanto rilevato e riferito dalle Forze dell’Ordine presenti. Sentito a chiarimenti, l’arbitro ha ulteriormente confermato i fatti ascritti ai sostenitori locali ed, in particolare, a quelli posizionati dietro l’assistente arbitrale numero due, fatto oggetto del lancio di piccoli oggetti e sassolini, come dallo stesso refertato. LA COMMISSIONE • letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; • ascoltati l’arbitro e la reclamante; • udito in camera di consiglio il Giudice relatore; • rilevata preliminarmente l’inammissibilità del gravame nella parte inerente la squalifica dell’allenatore Santoni Giuseppe, in quanto inferiore ad un mese e quindi non impugnabile ai sensi dell’art. 45, 3° comma, lett. b) del Codice di giustizia sportiva; • ritenuta provata la responsabilità della Società in ordine ai fatti ascritti ai propri sostenitori; • ritenuto che gli ufficiali di gara meritano sempre rispetto, soprattutto per il ruolo istituzionale loro assegnato e che, comunque, nessuno può accampare validi motivi di giustificazione, basati su valutazioni relative alla loro direzione di gara, per porre in essere proteste manifestate attraverso comportamenti offensivi, minacciosi ed irriguardosi, come nel caso di specie; • ritenuto, alla luce delle suesposte considerazioni, che la sanzione applicata dal primo Giudice alla Società debba essere confermata. P.Q.M. sul gravame come innanzi proposto dall’A.S.D. Potenza Picena, così decide: - lo dichiara inammissibile nella parte inerente la sanzione inflitta all’allenatore Santoni Giuseppe in quanto inferiore al minimo e quindi non impugnabile; - lo respinge nel resto. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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