COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 62 del 05/11/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO U.S. MONSERRA CALCIO avverso sanzioni merito gara Ostra – Monserra, del 16.10.2010 – Campionato Regionale di Prima Categoria, girone “B” – Com. Uff. n. 52 del 20.10.2010.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 62 del 05/11/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO U.S. MONSERRA CALCIO avverso sanzioni merito gara Ostra – Monserra, del 16.10.2010 – Campionato Regionale di Prima Categoria, girone “B” – Com. Uff. n. 52 del 20.10.2010. Il Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, applicava all’U.S. Monserra Calcio la sanzione dell’ammenda di € 1.000,00 per il comportamento ascritto ai propri sostenitori, durante l’incontro, provocandone così la sospensione definitiva. Avverso tale sanzione ha proposto rituale reclamo l’U.S. Monserra Calcio, chiedendone, anche avanti questa Commissione, una congrua riduzione. Deduceva la reclamante che comunque nessun danno alle persone era stato arrecato e di non avere potuto impedire il fatto, avvenuto in campo avverso e con oggetti lasciati dalla Società ospitante incustoditi ed incautamente a portata di mano di chiunque. Sentito a chiarimenti, l’arbitro ha ulteriormente confermato i fatti ascritti ai sostenitori dell’odierna reclamante. Motivi della decisione La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali di gara, sentiti la reclamante e l’arbitro, udito in camera di consiglio il Giudice relatore, reputa che il proposto gravame possa essere accolto solo in parte. Dall’espletata istruttoria risultano provati, peraltro non contestati, i fatti ascritti ai sostenitori dell’odierna reclamante. Il 3° comma dell’art. 4 del citato C.g.s. stabilisce che le società rispondono oggettivamente del comportamento dei propri sostenitori, sia sul proprio campo sia su quello delle società ospitanti. Appare tuttavia conforme a giustizia considerare che il comportamento dei sostenitori di una squadra in campo avverso sfugge alla completa possibilità di prevenzione e di controllo da parte della società, onde, senza voler inficiare il principio, la Commissione ritiene che non si possa prescindere, ai fini della determinazione della sanzione, da una graduazione di quella responsabilità. Ne deriva una riduzione della sanzione pecuniaria applicata alla Società, tenuto conto altresì della categoria di appartenenza della stessa. P.Q.M. la Commissione accoglie il gravame come sopra proposto dall’U.S. Monserra Calcio e, per l’effetto, riduce l’ammenda ad € 500,00 (cinquecento/00). Ordina restituirsi la tassa reclamo.
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