COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 56 del 27/10/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO IN PROPRIO DEL SIG. VOLPONI RODOLFO avverso sanzioni merito gara Spinetolese – Mozzano, del 9.10.2010 – Campionato Regionale di Seconda Categoria, girone “I” – Com. Uff. n. 47 del 13.10.2010.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 56 del 27/10/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO IN PROPRIO DEL SIG. VOLPONI RODOLFO avverso sanzioni merito gara Spinetolese – Mozzano, del 9.10.2010 – Campionato Regionale di Seconda Categoria, girone “I” - Com. Uff. n. 47 del 13.10.2010. Il Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, infliggeva al sig. Volponi Rodolfo, presidente della società Spinetolese Calcio, la sanzione dell’inibizione fino all’8 dicembre 2010 per il comportamento da questi tenuto, a fine gara, nei confronti dell’arbitro. Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo in proprio il dirigente sanzionato, chiedendo, in riforma dell’impugnato provvedimento, una congrua ed equa riduzione della sanzione inflittagli, ritenuta sproporzionata rispetto alla condotta effettivamente tenuta. Ammetteva il reclamante di avere, al termine dell’incontro, contestato il direttore di gara per lo scarso tempo di recupero assegnato, ma escludeva di averlo avvicinato con l’intento di aggredirlo fisicamente. Sentito a chiarimenti, l’arbitro ha precisato che il Volponi, a fine gara, lo seguì fino alla porta dello spogliatoio chiedendogli spiegazioni ed insultandolo ripetutamente, con atteggiamento caratterizzato da rabbia di sfida. Al momento dei saluti, lo stesso gli rispose augurandosi di non rivederlo mai più. Motivi della decisione La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali di gara, ascoltato l’arbitro, udito in camera di Consiglio il Giudice relatore, reputa che il proposto gravame possa essere accolto solo in parte. La Commissione ritiene che la condotta del Volponi sia stata offensiva ed irriguardosa nei confronti del direttore di gara, come tale censurabile, ma, nel contempo, priva di altri intenti o contenuti. Ne deriva che, tenuto conto anche dei parametri sanzionatori costantemente seguiti da questo Collegio, si possa addivenire alla richiesta riduzione della sanzione impugnata. P. Q. M. la Commissione, in accoglimento del gravame come sopra proposto in proprio, riduce la sanzione dell’inibizione del presidente Volponi Rodolfo al 15 novembre 2010. Ordina restituirsi la tassa reclamo.
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